Giudizio di rinvio e poteri del giudice dopo cassazione per violazione di (Cass. civ. Sez. I n. 11124 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I limiti dei poteri del giudice del rinvio variano in funzione della ragione della cassazione. Quando l’annullamento consegue all’accoglimento di un motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., il giudice del rinvio deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti. La pronuncia rescindente che abbia ritenuto assorbito un distinto motivo di appello ne impone al giudice del rinvio l’esame nel merito, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto. La mancata pronuncia sul motivo assorbito integra violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Un associato di una pubblica assistenza proponeva opposizione davanti al Tribunale di Savona avverso la delibera di radiazione adottata dal consiglio di amministrazione e confermata dal collegio dei probiviri, lamentando vizi formali del procedimento e l’assenza dei presupposti sostanziali dell’esclusione. Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Genova, accogliendo i primi due motivi di gravame, annullava la delibera e il provvedimento conseguenziale, dichiarando assorbito il terzo motivo, relativo all’accertamento in concreto dei gravi motivi di esclusione previsti dallo statuto.
Investita del ricorso dell’associazione, questa Corte con una precedente ordinanza accoglieva il primo motivo e cassava con rinvio, disponendo l’esame del motivo assorbito. La Corte d’appello, in sede di rinvio, respingeva invece l’appello originario, ritenendo che le ulteriori doglianze fossero assorbite dalla pronuncia di legittimità. L’associato ricorre nuovamente per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio omesso l’esame del motivo di appello che la pronuncia rescindente aveva imposto di trattare. La Corte ricostruisce la distinzione dei poteri del giudice di rinvio: nell’ipotesi di cassazione per violazione di legge questi deve solo applicare il principio di diritto, restando ferma la valutazione dei fatti; nel caso di rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il primo, può invece valutare liberamente i fatti e indagare su altri, nei limiti delle preclusioni maturate.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass. 17790/2014, Cass. 12102/2014, Cass. 1660/2017, Cass. 448/2020 e Cass. Sez. Un. 18303/2020, secondo cui il giudice del rinvio, nel rinnovare il giudizio, deve giustificare il convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati.
Nel caso concreto, essendo stata la prima sentenza d’appello cassata per violazione dell’art. 24 cod. civ., la doglianza dell’associato relativa al vizio formale del provvedimento era caduta. Residuava però il motivo assorbito, con il quale si contestava il rigetto della domanda senza l’accertamento dei gravi motivi di esclusione previsti dallo statuto. La decisione rescindente aveva espressamente rinviato all’esame di tale doglianza.
La Corte rileva che era precluso al giudice del rinvio l’accertamento di fatti nuovi, ma non l’esame del merito della questione già devoluta. La Corte d’appello, dichiarando a sua volta assorbite le ulteriori doglianze con motivazione non pienamente comprensibile, è incorsa nella violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., omettendo la pronuncia dovuta. Il primo motivo è pertanto accolto, il secondo assorbito, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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