Servitù di scarico fognario e contratto a favore del terzo (Cass. civ. Sez. II n. 8940 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica e indeterminata, deve presumere che essa sia stata oggetto della volontà negoziale e interpretarla secondo il contesto, per consentirle di avere qualche effetto, e solo se la vaghezza sia tale da rendere impossibile attribuirle rilievo può negarle efficacia qualificandola come clausola di stile. L’interpretazione di un atto negoziale costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di un fatto decisivo o violazione dei canoni ermeneutici, non essendo sufficiente opporre una diversa lettura, pur plausibile. Per la costituzione di una servitù prediale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal titolo risulti la volontà di imporre un carico a un fondo in vista di una finalità permanente, né è necessaria l’espressa indicazione analitica dei fondi dominante e servente. Ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., la servitù può essere costituita anche mediante contratto a favore del terzo.
Il Fatto
La ricorrente era proprietaria di un terreno pervenutole in forza di un atto di divisione dell’eredità materna, stipulato con la sorella. Solo dopo la stipula l’attrice apprendeva che il fondo era attraversato dalle tubature dello scarico fognario a servizio dell’immobile assegnato alla sorella e di altre unità abitative di terzi. Il terreno, all’epoca della divisione, si presentava ricoperto di detriti e sterpaglie.
L’attrice esperiva quindi actio negatoria servitutis, chiedendo l’accertamento della libertà del proprio terreno e la condanna dei convenuti alla rimozione delle tubature. Il Tribunale di Massa accoglieva la domanda, ritenendo la clausola contrattuale di mero stile e irrilevante la conoscenza dell’interramento da parte dell’attrice. La Corte d’Appello di Genova riformava integralmente la decisione e respingeva la domanda, valorizzando la consapevolezza dell’attrice, provata dall’istruttoria, dell’esistenza delle condotte nel fondo assegnatole.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, muovendo dalla violazione delle regole di interpretazione contrattuale. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è accertamento in fatto, normalmente incensurabile, salvo omesso esame di un fatto decisivo o violazione dei canoni legali. Né la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. né quella ex n. 5 possono risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura: quando di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, la parte non può dolersi che sia stata privilegiata l’altra.
La Corte rileva che la clausola contrattuale, benché generica, non può ritenersi di mero stile, e che la lettura datane dalla Corte distrettuale è plausibile e dunque sottratta al sindacato di legittimità. Richiama il principio per cui, per la costituzione di una servitù, non è indispensabile la specifica indicazione nel titolo della volontà delle parti, né dei fondi, né della misura del peso, essendo sufficiente che dagli elementi utili possa desumersi con certezza la costituzione della servitù. L’elemento letterale va poi integrato con gli altri criteri, tra cui la buona fede ex art. 1366 cod. civ., in coerenza con la causa concreta del negozio.
Quanto al motivo sulla validità dell’accordo rispetto alla terza estranea alla stipulazione, la Corte lo ritiene infondato: è possibile la costituzione di una servitù prediale anche mediante contratto a favore dei terzi, in base al combinato disposto degli artt. 1058 e 1411 cod. civ., non sussistendo limiti qualitativi o quantitativi alla prestazione dovuta al soggetto estraneo alla stipulazione, che ben può essere il beneficiario della costituzione di un diritto reale.
Il terzo e il quarto motivo, relativi all’omesso esame di fatti decisivi e al vizio di motivazione, sono dichiarati inammissibili. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o perplessa, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie la grave anomalia non sussiste, avendo la Corte d’Appello sufficientemente motivato. La censura sull’omesso esame si risolve in una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto. Il ricorso è dunque rigettato.
Nota della Redazione
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