Giudizio di rinvio: preclusa la produzione di nuovi documenti (Cass. civ. Sez. V n. 19126 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e, segnatamente, la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. Nel processo tributario la regola trova conferma nell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevale sulla salvezza della produzione documentale disposta dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione di ricavo sui prelevamenti bancari non integra una deroga, poiché richiede solo di decurtare dai ricavi accertati i prelevamenti effettuati. La motivazione che aderisce alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, indicandone le fonti, è sufficiente e non impone la confutazione espressa delle allegazioni contrarie.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, relativi agli anni dal 2003 al 2005, emessi nei confronti di una contribuente esercente la professione forense sulla base di indagini bancarie. La giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in sede di appello, riduceva i ricavi accertati e confermava le sanzioni.
Dopo una prima cassazione con rinvio, la contribuente riassumeva la causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva solo parzialmente il ricorso. Proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione, censurando sia la motivazione della sentenza sia l’omesso esame della documentazione prodotta nel giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la richiesta di trattazione in pubblica udienza, disattendendola sul rilievo del carattere consolidato dei principi applicabili e dell’assenza di una funzione nomofilattica. La sede camerale non è incompatibile con la decisione di questioni nuove, quando già assistite da orientamento consolidato.
Affrontando il tema centrale, il Collegio ribadisce che nel giudizio di rinvio la preclusione della produzione documentale non è un limite formale, ma l’effetto della disciplina dell’art. 394 cod. proc. civ.. Nel processo tributario la stessa preclusione deriva dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che non consente l’ingresso di nuove prove documentali fuori dalle deroghe tipizzate.
La Corte esclude che la produzione in esame ricada in una delle deroghe. La pronuncia di annullamento aveva demandato al giudice del rinvio di riesaminare gli accertamenti già svolti, non di compierne di nuovi. Né rileva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione di ricavo sui prelevamenti bancari, poiché quella pronuncia impone soltanto di decurtare dai ricavi accertati i prelevamenti effettuati, senza necessità di ulteriore documentazione.
Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la sentenza impugnata è corredata da motivazione effettiva, avendo richiamato e condiviso le relative risultanze. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia tenuto conto dei rilievi delle parti, esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione delle fonti del convincimento.
Le censure di omesso esame della documentazione sono pertanto inammissibili. Il terzo motivo, in particolare, sotto la veste della violazione di legge, veicola una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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