Prove per operazioni soggettivamente inesistenti e onere del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7624 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Solo ove l’Amministrazione assolva a tale incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La detrazione dell’IVA è esclusa, per difetto del presupposto dell’effettiva operazione ex art. 19 d.P.R. 633/1972, quando la fattura è emessa da un soggetto diverso da chi ha realmente effettuato la cessione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA non versata relativa all’anno d’imposta 2011, contestando alla società, esercente commercio all’ingrosso di computer, l’indebita detrazione dell’imposta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società ritenuta una cartiera inserita in un meccanismo fraudolento di tipo carosello.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che accertava l’inserimento della società nel sistema fraudolento e la mancata prova di buona fede. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato il primo motivo relativo alle violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lo dichiara infondato. Ricostruisce il quadro probatorio accertato dal giudice di merito, valorizzando le indagini dell’Ufficio antifrode che avevano evidenziato il ruolo di missing trader della società emittente: inesistenza di una struttura aziendale, assenza di dipendenti, utenze e depositi, omessi versamenti, margine di ricarico minimo e prezzi praticati significativamente inferiori a quelli di mercato. Elementi, questi, che integravano una presunzione grave, precisa e concordante della consapevolezza della contribuente circa la natura fraudolenta dell’operazione e l’inaffidabilità della contabilità, tale da legittimare la ricostruzione induttiva.
La Suprema Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2922/2022; Cass. n. 15369/2020), secondo cui l’onere probatorio dell’Amministrazione è assolto anche attraverso presunzioni semplici ex artt. 54 d.P.R. 633/1972 e 39 d.P.R. 600/1973, dimostrando che l’interposto era privo di mezzi e strutture idonee. Solo a seguito di tale prova si determina l’inversione dell’onere a carico del cessionario, il quale deve dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile.
Il secondo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile: la contribuente, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, mirava in realtà ad una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio. La Corte non può procedere ad ulteriori accertamenti fattuali, essendo il sindacato limitato al controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione.
Infine, il terzo motivo è disatteso, in quanto la sentenza d’appello risulta idonea a far rilevare la propria ratio decidendi e non infrange la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. Il ricorso è, pertanto, rigettato. La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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