Rendita catastale dei parchi eolici e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3069 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In materia di accatastamento dei parchi eolici, per effetto dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, il valore delle componenti impiantistiche (cc.dd. “imbullonati”) è sottratto dal carico impositivo, ma la contribuente che contesta la rendita catastale rettificata non può limitarsi a chiedere l’esenzione della torre, dovendo invece censurare specificamente tutti gli elementi di calcolo. La violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6, legge n. 130/2022, essendo norma di natura sostanziale e non processuale, è deducibile solo per i giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.

Il Fatto

La società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che aveva parzialmente accolto l’appello erariale. Il giudice d’appello aveva confermato la rettifica della variazione catastale (DOCFA) effettuata dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva incluso nel computo della rendita, oltre al valore del lotto e della fondazione, anche la torre in acciaio, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. La contribuente, già soccombente in primo grado sull’annullamento integrale dell’avviso, aveva chiesto in appello la conferma della rendita proposta nella DOCFA, “in esenzione della torre”, senza formulare ulteriori contestazioni sugli altri elementi di calcolo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo di ricorso con cui la contribuente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. La doglianza viene disattesa richiamando la giurisprudenza costante di legittimità sulla distinzione tra motivazione insufficiente e motivazione apparente, precisando che nella specie la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico. Il giudice d’appello, richiamando l’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 25784/2021), ha correttamente escluso dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, ma ha ritenuto erronea la rendita solo nella parte in cui era stato ricompreso il valore della torre, dovendo considerarsi validi gli altri elementi di calcolo non attinti da valide censure.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello attribuito alla contribuente l’onere di provare l’erroneità del valore fondiario. La Corte rileva che la censura non coglie la ratio della sentenza impugnata, che ha valorizzato le espresse richieste della contribuente di modificare l’atto solo con riguardo all’esenzione della torre. La doglianza è inoltre inammissibile perché la norma invocata, introdotta dall’art. 6, comma 1, legge n. 130/2022, non era applicabile al giudizio di primo grado, instaurato con ricorso depositato nel giugno 2021, quindi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La Corte precisa, sul punto, che il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130/2022, come già affermato da Cass. n. 20816/2024.

Il ricorso è pertanto integralmente respinto. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *