Rinuncia alla domanda tempestiva e giudicato endofallimentare sulle nuove insinuazioni tardive (Cass. civ. Sez. I n. 17477 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la rinuncia alla domanda tempestiva di insinuazione, intervenuta dopo che essa è stata accolta e dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo senza impugnazioni, non consente la riproposizione dello stesso credito mediante domanda tardiva, neppure in via privilegiata: il giudicato endofallimentare è intangibile e non può essere disconosciuto dalla parte che vi ha dato causa. L’ammissione al chirografo preclude la successiva richiesta di una diversa collocazione del medesimo credito, poiché l’opzione riflessa nella domanda originaria delimita la materia giustiziabile. Il principio non opera, invece, per i crediti maturati successivamente alla domanda tempestiva, non coperti da alcun accertamento definitivo, rispetto ai quali è ammissibile la domanda tardiva, anche con richiesta di credito condizionato. È inoltre inopponibile al fallimento l’eccezione di inefficacia ex art. 44 l.fall., non rilevabile d’ufficio, quando i pagamenti siano stati eseguiti dall’espromittente con effetti liberatori per il debitore originario.
Il Fatto
Nel 2014 tre acquirenti compravano alcune porzioni immobiliari da una società venditrice. Gli immobili erano gravati da ipoteca giudiziale a garanzia di un mutuo concesso da una banca alla venditrice, che si era impegnata a estinguerlo, con possibilità per gli acquirenti di provvedervi e di rivalersi sul prezzo.
Dichiarato il fallimento della società, gli acquirenti presentavano domanda tempestiva di ammissione al passivo in via chirografaria per le rate di mutuo già pagate. Le domande erano accolte e lo stato passivo, non opposto, diveniva esecutivo. Successivamente gli acquirenti stipulavano con la banca un atto di espromissione ex art. 1272 c.c. con liberazione della venditrice, rinegoziavano il mutuo e rinunciavano alle domande tempestive. Depositate prime e seconde domande tardive, il giudice delegato le dichiarava inammissibili per violazione del ne bis in idem; le opposizioni erano rigettate con due decreti di identico tenore, impugnati in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi, la Corte esamina i tre motivi, identici per entrambi. Il primo motivo, con cui si invocava la riproponibilità della domanda rinunciata ai sensi dell’art. 310 c.p.c., è dichiarato infondato. Il collegio prende atto che il precedente su cui il motivo si fonda risulta oggi superato.
La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui è inammissibile la nuova domanda di insinuazione, pur preceduta dalla rinuncia a quella tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito. Ammissione tempestiva e tardiva sono fasi del medesimo accertamento giurisdizionale, il cui perimetro è fissato dalla domanda originaria, che produce gli effetti dell’art. 94 l.fall. per tutto il corso della procedura. Il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, preclude ogni questione sull’esistenza del credito, sulla sua entità e sull’esistenza di cause di prelazione.
Il giudicato endofallimentare opera anche quanto al titolo di prelazione deducibile e non dedotto in via tempestiva. La parte può disporre della situazione sostanziale, ma non dell’oggetto del processo, definito dal giudicato. Nel caso concreto la rinuncia è intervenuta dopo l’accoglimento delle domande tempestive e dopo che lo stato passivo, non impugnato, aveva acquisito efficacia di giudicato: la riproposizione in via tardiva con prelazione ipotecaria è quindi preclusa.
Discorso diverso vale per i crediti maturati successivamente alla domanda tempestiva. Su di essi non si è formato alcun giudicato, poiché la preclusione riguarda solo i crediti già maturati e accertati. Il secondo motivo è pertanto accolto, risultando decisiva la diversità del petitum rispetto all’identità della causa petendi valorizzata dal tribunale.
Anche le ulteriori rationes del decreto, aggredite con il terzo motivo, sono infondate. È opponibile al fallimento l’atto pubblico di compravendita, anteriore al fallimento, da cui è sorto il diritto degli acquirenti di rivalersi sulla venditrice. Non è pertinente il richiamo all’art. 44 l.fall., trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio; inoltre, dopo l’accordo espromissorio privativo con effetti liberatori verso la banca, i pagamenti delle rate non potevano ritenersi eseguiti con denaro del fallito né su suo incarico. Segue la cassazione dei decreti con rinvio al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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