Giudicato e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 22378 del 03.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione, in sede di legittimità, della violazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ. impone alla parte l’onere di mettere a disposizione della Corte, mediante trascrizione nel corpo del ricorso, la decisione che si assume passata in giudicato e gli ulteriori atti processuali indispensabili a individuare l’oggetto dei giudizi e a verificarne l’identità. Tale onere risponde alla regola di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. e la sua inosservanza preclude anche l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del merito, subordinato all’ammissibilità del motivo. La titolarità del lato attivo dell’obbligazione indennitaria non attiene alla legittimazione ad agire né all’interesse ex art. 100 cod. proc. civ., ma costituisce profilo di merito, contestabile in ogni fase del giudizio e valutabile d’ufficio.
Il Fatto
Gli eredi di un originario attore agiscono in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di condanna del Comune al pagamento delle indennità per occupazione abusiva di un suolo non seguita da decreto di esproprio e per ulteriore occupazione d’urgenza di una distinta porzione della medesima particella.
Il giudizio di merito aveva avuto uno sviluppo anomalo: il Tribunale, dopo una prima pronuncia con cui aveva declinato la competenza sull’indennità per occupazione legittima e condannato il Comune per l’occupazione illegittima, era stato nuovamente investito della causa. La Corte d’appello, decidendo sull’appello del Comune, aveva escluso la prova della titolarità del terreno in capo all’originario attore. I ricorrenti deducono la violazione del giudicato formatosi, a loro avviso, sulla legittimazione attiva, e la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’assenza in atti della documentazione attestante la notificazione ad alcuni intimati. Non dispone tuttavia l’integrazione del contraddittorio, richiamando il principio secondo cui il diritto alla ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti ostativi a una sollecita definizione: in caso di ricorso prima facie infondato, la concessione del termine si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
Il primo motivo è inammissibile. I ricorrenti hanno dedotto la violazione di un precedente giudicato, scaturito da una dinamica peculiare, senza procedere alla completa riproduzione e localizzazione degli atti da cui il giudicato sarebbe derivato. Il rispetto della specificità avrebbe imposto di trascrivere sia la prima sentenza che si assume passata in giudicato, sia gli ulteriori atti processuali necessari a inquadrare l’oggetto dei due giudizi decisi dal Tribunale, e quindi a verificare l’identità delle domande e l’effettiva sussistenza del giudicato.
Tale onere era particolarmente pregnante perché la ricostruzione del ricorso prospettava una possibile separazione delle cause — quella sull’occupazione d’urgenza e quella sull’occupazione illegittima — con evidenti riflessi sull’ambito del giudicato. La carenza della ricostruzione preclude in radice ogni valutazione di fondatezza e impedisce l’esercizio del potere di diretto esame degli atti, subordinato all’ammissibilità del motivo, secondo la modulazione già indicata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c. Italia).
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso muove da un inadeguato inquadramento, richiamando l’art. 100 cod. proc. civ., norma non pertinente: la decisione impugnata non ha negato la legittimazione o l’interesse ad agire, ma ha escluso la prova della titolarità del lato attivo dell’obbligazione indennitaria, profilo contestabile in ogni fase e oggetto di valutazione d’ufficio. Nel merito, la Corte territoriale ha valutato tutti gli elementi documentari, anche indiziari, ritenendoli insufficienti per carattere in parte generico e in parte contraddittorio, senza mai affermare che la prova dovesse essere fornita con i criteri propri dell’azione di rivendicazione. Il motivo si risolve quindi in una critica alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.