Giudizio di rinvio per vizio di motivazione e limiti del sindacato della (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22232 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio non costituisce rinnovazione o prosecuzione del giudizio di merito, ma fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, con struttura cd. chiusa e cristallizzazione della posizione delle parti. In caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente indica i punti specifici di carenza o contraddittorietà e non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, conservando egli tutte le facoltà di indagine e di valutazione della prova entro lo specifico capo della sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio è vincolato dalla pronuncia di cassazione anche quando contenga statuizioni ulteriori, con il solo limite di non fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici. Nel conseguente giudizio di legittimità il sindacato della Cassazione si risolve nel controllo dei poteri propri del giudice di rinvio e dell’osservanza dei relativi limiti, mentre è inammissibile la deduzione che si traduca in un diverso apprezzamento probatorio di documenti già esaminati.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il giudice del lavoro per ottenere la declaratoria di nullità della clausola di durata apposta a un contratto a termine, stipulato sul fondamento di esigenze eccezionali connesse alla riorganizzazione degli assetti occupazionali della società datrice. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo assorbente l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso.
La Corte d’Appello, investita del gravame, confermava il rigetto. La Cassazione, in sede rescindente, aveva cassato con rinvio per vizio di motivazione, rilevando che il giudice di merito non aveva considerato circostanze decisive, e in particolare l’inserimento della lavoratrice nelle graduatorie di assunzione e il contenuto di circolari aziendali. Il giudice del rinvio ha rivalutato la fattispecie e ha rigettato la domanda; la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione avverso quella decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio di rinvio: non prosecuzione del merito, ma fase rescissoria rispetto a quella rescindente. Ne deriva una struttura cd. chiusa e la cristallizzazione delle posizioni processuali, con l’impossibilità di rimettere in discussione i presupposti già decisi, esplicitamente o implicitamente, nella pronuncia di legittimità.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 28544/2008 e i precedenti n. 11411/2018, n. 8171/2011, n. 7281/2011, n. 11962/2005, n. 16294/2003 e n. 1917/2001: il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti solo se la loro verificazione è avvenuta dopo quel momento, essendo allora impossibile l’allegazione. Il vincolo della sentenza di cassazione opera anche quando contenga statuizioni ulteriori, come si ricava da Cass. n. 21006/2005.
Sul piano dei poteri, la Corte distingue: se l’annullamento è per violazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto a uniformarsi al principio enunciato, senza modificare l’accertamento dei fatti; se invece è per vizi della motivazione, egli conserva tutte le facoltà proprie del giudice di merito, con il solo divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici, secondo Cass. n. 15962/2009, n. 13719/2006, n. 2606/2009, n. 2652/2018 e n. 11962/2023.
Nel caso di specie la Corte ritiene che il giudice del rinvio sia rimasto nel perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente, valutando la fattispecie alla luce delle circostanze omesse e accertando il disinteresse della lavoratrice per il rapporto. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è respinta perché riferita alla valutazione delle prove e non all’attribuzione dell’onere probante a una parte diversa da quella onerata.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la deduzione del travisamento documentale si traduce in una quaestio facti estranea al giudizio di legittimità, e l’omesso esame della circolare è giustificato dall’accertamento sulla mancanza di interesse. All’infondatezza del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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