Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente su censure (Cass. civ. Sez. V n. 7636 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza è affetta dal vizio di motivazione apparente, e va cassata per error in procedendo, quando il suo contenuto, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il compito di integrarla con congetture non può essere lasciato all’interprete. Nel processo tributario, ove il giudice di seconde cure si limiti ad apodittiche affermazioni di infondatezza dell’appello, senza esaminare le censure degli appellanti e senza illustrare le ragioni del loro rigetto, la motivazione è solo apparente e la nullità della sentenza consegue alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società di capitali e un suo socio, attinti da due avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2007. L’ufficio contestava alla società ricavi non dichiarati e, al socio, l’imputazione del relativo reddito di capitale, secondo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base societaria.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado. I contribuenti propongono quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 3799 del 2023, Cass. n. 22507 del 2019 e, in senso conforme, Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha motivato l’accertamento societario con una sola frase, secondo cui la società non avrebbe spiegato la discrasia tra dichiarazione e dati dell’anagrafe tributaria. Quanto alla posizione del socio, la sentenza si è limitata a richiamare una presunta giurisprudenza costante sulla imputazione del maggior reddito, senza alcun esame delle difese.

Rileva la Corte che il giudice di appello non ha illustrato in alcun modo le critiche degli appellanti, né ha spiegato perché le ha disattese. La stessa materia del contendere è descritta con una formula sintetica e generica, che non consente di ricostruire l’oggetto effettivo della lite.

La sentenza impugnata si risolve quindi in una apodittica affermazione di infondatezza dell’appello, priva di esame nel merito delle censure. Il suo contenuto è assolutamente insufficiente a far comprendere il percorso logico-giuridico che ha condotto al rigetto del gravame.

Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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