Giudizio tributario, ultrapetizione e corretta applicazione dei coefficienti estimativi (Cass. civ. Sez. V n. 20937 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, mediante l’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il thema decidendum è delimitato dall’atto impositivo impugnato e dai motivi del ricorso introduttivo, non integrabili in giudizio salvo le ipotesi di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che non integra ultrapetizione la decisione che, senza mutare il criterio estimativo dell’ufficio, ne corregga la concreta applicazione dei coefficienti sulla base della valutazione fattuale. La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile di una cessione di azienda intervenuta tra una società cedente e una società cessionaria, operante nella distribuzione di prodotti e servizi informatici. A fronte di un valore dichiarato di 7.806.017,00 €, l’ufficio determinava un imponibile di 13.861.067,00 €, recuperando una maggiore imposta complementare di 181.651,00 €, oltre sanzioni.
La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 675/16/2020, respingeva l’appello dell’ufficio e confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondata la censura di ultrapetizione e non condivisibile la stima dell’azienda basata sulla media aritmetica di due metodi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare le due eccezioni della controricorrente. Quanto alla tempestività dell’impugnazione, il termine lungo decorrente da una sentenza depositata il 28 febbraio 2020, non notificata, deve calcolarsi cumulando la doppia sospensione prevista dagli artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020 e la sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742/1969. Il ricorso, notificato il 1° dicembre 2020, è pertanto tempestivo.
Nel merito del primo motivo, la Corte ricostruisce l’ambito dell’art. 112 c.p.c. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso, introducendo nuovi elementi di fatto. Nel giudizio tributario, il thema decidendum coincide non con il rapporto tributario nella sua interezza, ma con quello accertato nell’atto impugnato e nei limiti dei motivi del ricorso introduttivo.
Da tali premesse la Corte deduce che non vi è ultrapetizione laddove il giudice si ponga all’interno del perimetro tracciato dall’atto impositivo, mentre resta preclusa la rideterminazione del reddito con un metodo diverso da quello usato dall’amministrazione. Nella specie, la Commissione regionale ha accertato che la controversia non riguardava la scelta dell’uno o dell’altro metodo estimativo, ma la corretta applicazione dei coefficienti: non vi è stata mutazione del criterio, ma solo un intervento volto ad applicarlo coerentemente alla realtà aziendale, coinvolgendo necessariamente il tema dell’orizzonte temporale.
Anche il secondo motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava. Non rileva, invece, che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Il motivo, volto a contestare l’inadeguatezza del valore di avviamento negativo, si risolve in un tentativo di inammissibile rivalutazione di merito del materiale probatorio.
Il ricorso è rigettato con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di lite, liquidate in 6.000,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive.
Nota della Redazione
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