Giudicato favorevole del condebitore opponibile nel giudizio sul medesimo atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 17471 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di solidarietà tributaria, il condebitore d’imposta può opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato nel giudizio sul medesimo atto impositivo, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., salvo che la decisione sia fondata su ragioni personali. La facoltà sussiste anche quando il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di legittimità, trattandosi di condizione del diritto fatto valere da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione. Poiché il processo tributario è processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, l’annullamento del medesimo atto impositivo esplica i suoi effetti erga omnes verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di notaio, aveva stipulato un atto di risoluzione di un trust immobiliare. L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale in relazione a tale atto. Il contribuente impugnava l’atto impositivo.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, altri coobbligati in solido, che avevano autonomamente impugnato il medesimo avviso di liquidazione, ottenevano una sentenza favorevole, passata in giudicato, che il ricorrente invocava con memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario con riguardo all’applicabilità dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. alla solidarietà tributaria. La norma, in deroga al principio per cui la sentenza vale solo tra le parti, consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto tra il creditore e un altro condebitore.
Il Collegio richiama il costante indirizzo di legittimità secondo cui la sentenza sfavorevole resa nei confronti di un coobbligato non produce effetti nei processi promossi dagli altri, mentre la sentenza favorevole può essere opposta al creditore dai debitori che non hanno partecipato al processo, salvo che sia fondata su ragioni personali. Il giudicato non può essere fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato.
La Corte precisa che la facoltà di opporre il giudicato favorevole sussiste anche se questo sopravvenga nelle more del processo, vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione. Vengono richiamati i precedenti Cass. n. 7255/1994, Cass. n. 22885/2005, Cass. n. 14696/2008, Cass. n. 14814/2011, Cass. n. 9577/2013, Cass. n. 31807/2019, Cass. n. 6411/2021 e Cass. n. 21305/2022.
Nel caso di specie il ricorrente ha correttamente invocato il giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori nel giudizio sul medesimo avviso di liquidazione posto a base della pretesa erariale. Poiché la pretesa si fonda sul medesimo atto impositivo, l’annullamento di questo non può che valere erga omnes verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, essendosi il giudicato esterno formato nel corso del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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