Partecipazioni camerali e parere della Corte dei conti ex art. 5 Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 82 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche gli atti di acquisizione di partecipazioni societarie adottati dalle Camere di commercio rientrano nella competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quali “istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016. Il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, Tusp verifica la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dei commi 1 e 2 e degli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’analisi di fattibilità va scrutinata in modo proporzionale alla complessità e alla dimensione finanziaria dell’operazione. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a pubblicarle.
Il Fatto
La Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, con delibera n. 18 dell’11 marzo 2025, ha approvato la proposta di acquisire una partecipazione nel Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Scrl — Dintec, mediante sottoscrizione parziale di un aumento di capitale deliberato. L’ente si proponeva di assumere la qualifica di socio di minoranza, con una quota massima dell’1,25% del capitale aggiornato.
Il Segretario generale ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per il Veneto per ottenere il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, Tusp, allegando il parere del Collegio dei revisori, lo statuto e i regolamenti della società, i bilanci, il budget e l’elenco dei soci. La questione sottoposta riguarda la conformità dell’atto ai parametri normativi richiamati.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo della competenza. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 18/SSRRCO/2022/PASP, rileva che le Camere di commercio integrano la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” e che, pertanto, spetta alla Sezione regionale deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni, secondo il criterio di ripartizione dell’art. 5, comma 4, Tusp.
Quanto alle modalità di adozione, la Corte verifica che l’acquisto sia stato approvato con deliberazione della Giunta camerale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. d), Tusp, e che la società abbia forma consortile, rispettando il vincolo tipologico dell’art. 3 Tusp. Il modello appare coerente con il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 Tusp, segnatamente l’autoproduzione di beni o servizi strumentali, trattandosi di struttura del sistema camerale, senza scopo di lucro e in house.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, da quello soggettivo, riferito alla situazione dell’ente procedente. Rileva che la delibera riporta i dati del triennio 2021-2023, il budget prospettico e la copertura dell’investimento nel preventivo 2025. Pur segnalando il limitato orizzonte temporale dell’analisi, la ritiene idonea a suffragare ragionevolmente il giudizio, in ragione della modesta entità della somma investita e in applicazione del criterio di proporzionalità. Ribadisce il compito dell’ente di monitorare l’evoluzione economica della società.
Sulla convenienza economica, la Sezione prende atto della motivazione relativa ai vantaggi connessi alla specializzazione della società, ma osserva che non è stata trasmessa una vera analisi costi-benefici idonea a dimostrare la maggiore vantaggiosità della scelta societaria rispetto ad altre modalità gestionali, rinviando alle considerazioni sulla sostenibilità finanziaria.
Infine, quanto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Corte richiama i presupposti dell’art. 107 TFUE e il criterio dell’investitore privato, concludendo che l’attività della società non appare idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri, per la sua natura strumentale agli enti soci e sostanzialmente locale. Il parere è reso in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva.
Nota della Redazione
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