Giurisdizione contabile sull’accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 155 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal dipendente pubblico ancora in servizio, quale presupposto necessario per il futuro conseguimento della pensione privilegiata. L’interesse del ricorrente alla certezza circa la dipendenza o meno della patologia dal servizio è attuale e merita tutela giurisdizionale, non potendosi negare al dipendente in attività il diritto all’accertamento del presupposto necessario per far valere in seguito il diritto a pensione privilegiata. La giurisdizione sussiste anche quando la dipendenza da causa di servizio sia stata richiesta unitamente alla domanda di equo indennizzo e nell’ipotesi in cui il ricorrente chieda in sede giudiziale l’accertamento ai fini pensionistici. La sola circostanza che il provvedimento impugnato abbia respinto l’istanza di equo indennizzo non sposta la controversia davanti al giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cagliari, propone ricorso alla Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni e infermità contratte nello svolgimento dell’attività lavorativa, ai fini del diritto alla pensione privilegiata. In sede amministrativa l’interessata ha chiesto contestualmente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

Il Ministero dell’Interno aveva accertato il nesso causale per alcune infermità e negato il sinallagma con il servizio per altre. I provvedimenti negativi sono impugnati limitatamente alla parte in cui hanno escluso la dipendenza da causa di servizio. La ricorrente chiede inoltre l’acquisizione del fascicolo amministrativo e una consulenza medico-legale dell’Ausiliario del Giudice. Il Ministero si costituisce eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, che non merita accoglimento. I provvedimenti ministeriali impugnati vanno letti in correlazione, come atti conclusivi di due distinti procedimenti a istanza di parte: essi hanno respinto la richiesta di equo indennizzo solo perché l’infermità non era stata riconosciuta dipendente dal servizio.

L’interessata ha impugnato tali provvedimenti unicamente per la parte che ha negato la dipendenza da causa di servizio, chiedendo un accertamento di essa quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio. Sussiste quindi l’interesse attuale ad acquisire certezza sulla dipendenza della patologia dal servizio, al fine di stabilire la possibilità di conseguire la pensione di privilegio per quella specifica infermità.

La Corte richiama i principi della Cass. ord. n. 4325 del 24.02.2014, ribaditi dalle Sezioni Unite n. 1306 del 19.01.2017, secondo cui non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere successivamente in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Tale principio trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello della stessa Corte. Le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 461/2001 hanno determinato l’unicità del provvedimento di accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per l’equo indennizzo sia per la pensione di privilegio. Ne deriva che la giurisdizione del giudice delle pensioni sussiste in ogni ipotesi in cui il ricorrente chieda l’accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e anche quando la dipendenza sia stata richiesta unitamente alla domanda di equo indennizzo, come affermato dalla Sezione 1^ centrale d’appello n. 171 del 18.02.2015.

Alla luce di tali principi la Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione e, con separata ordinanza, dispone i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. La pronuncia sulle spese è riservata alla decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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