Spese di rappresentanza sostenute in via economale non impediscono il discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 26 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di rappresentanza riconosciute legittime, in quanto ricomprese tra quelle ammissibili dal regolamento comunale, non costituiscono ostacolo alla pronuncia di discarico dell’agente contabile. Tuttavia l’imputazione di tali spese al canale economale, anziché alla procedura prescritta dall’art. 2 del regolamento adottato ai sensi dell’art. 215 della legge regionale n. 2/2018, integra una irregolarità gestionale. Tale modalità alternativa vulnera il principio di trasparenza sotteso alla pubblicazione annuale delle spese di rappresentanza, di cui all’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, quando una parte di esse viene senza fondamento convertita in spese economali.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2019, con relazione n. 11/2024, rimetteva al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., la posizione dell’agente contabile, segnalando criticità su due buoni di spesa: un pasto in occasione di una sessione forestale e un pranzo con funzionari provinciali nell’ambito della rendicontazione di fondi europei.
L’economo eccepiva la regolarità delle spese, riconducendole a momenti di confronto istituzionale e di consolidamento dei rapporti tra enti. Il Procuratore regionale chiedeva dichiararsi l’irregolarità del conto e della gestione, con conseguente non ammissione a discarico, escludendo che le spese rientrassero tra quelle di rappresentanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta anche dopo l’instaurazione del giudizio, ha ritenuto che le spese contestate siano riconducibili alle spese di rappresentanza ammissibili di cui all’art. 3 del regolamento comunale e, segnatamente, all’ipotesi della lettera f), relativa agli scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività.
Si tratta, osserva la Corte, di pasti offerti ai rappresentanti del Corpo forestale dopo l’incontro annuale sulla programmazione degli interventi sul territorio, finalizzati a consolidare i rapporti tra amministrazioni, e a funzionari della Provincia impegnati nella rendicontazione dei fondi comunitari. La valutazione sostanziale conduce dunque ad escludere il rilievo sotto il profilo della legittimità della spesa.
Il Collegio non sottace, tuttavia, un profilo procedurale autonomo. Le spese di rappresentanza riconosciute non avrebbero dovuto essere sostenute in via economale, modalità che attiene al normale funzionamento degli uffici, bensì secondo la disciplina dell’art. 2 del regolamento in materia, adottato ai sensi dell’art. 215 della legge regionale n. 2/2018. La Corte ravvisa in tale scelta, salvo ipotizzare un censurabile disordine gestionale, un uso improprio del canale di spesa.
La modalità procedurale scorretta determina un vulnus del principio di trasparenza sotteso alla pubblicazione delle spese di rappresentanza sostenute di anno in anno, ai sensi dell’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, allorché una parte delle stesse venga convertita in spese economali. Ciò nonostante, il Collegio ha concluso nel senso della sussistenza delle condizioni per pronunciare il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2019, con declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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