Pensione privilegiata militare e unicità dell’accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 522 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate dei militari, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio già definito in sede di equo indennizzo non vincola il giudice contabile chiamato a decidere sulla pensione. Qualora sopravvenga un’aggravamento del quadro clinico, il giudice può accertare l’ascrivibilità dell’infermità alla tabella A sulla base di un parere medico-legale che ne documenti l’evoluzione peggiorativa rispetto alla precedente ascrizione alla tabella B. Il riconoscimento del trattamento privilegiato spetta, ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, al militare le cui infermità siano ascrivibili a una categoria della tabella A e non suscettibili di miglioramento. Il diritto decorre dalla data della domanda, con interessi legali e rivalutazione monetaria in regime di cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare collocato in riserva, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità al ginocchio sinistro, con ascrizione alla tabella A, categoria ottava e liquidazione dell’equo indennizzo. A seguito di richiesta di aggravamento, il quadro era stato rivalutato.

All’esito della domanda di pensione di privilegio presentata all’Inps, la CMO esprimeva un parere di ascrivibilità delle lesioni alla tabella B. L’Inps negava pertanto il trattamento pensionistico e liquidava una indennità una tantum. Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A, invocando l’unicità dell’accertamento già intervenuto in sede di causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile respinge in via preliminare l’eccezione di decadenza quinquennale e di inammissibilità per mancata domanda amministrativa. Dagli atti risulta che il ricorrente, collocato in congedo dal 29 dicembre 2018, ha presentato l’istanza all’Inps il 7 febbraio 2019, e che l’Istituto vi ha dato riscontro con provvedimento depositato in giudizio.

Nel merito richiama l’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una categoria della tabella A e non suscettibili di miglioramento.

La decisione si fonda sul parere medico-legale reso dall’UML, che ha ricostruito una evoluzione peggiorativa del quadro clinico. Secondo il consulente, la causazione traumatica iniziale ha prodotto la rottura del legamento crociato anteriore con instabilità articolare cronica, e il quadro emerso alla visita attuale era già delineato nella visita per aggravamento del 2005. Il complesso menomativo riscontrato comporta una perdita di capacità lavorativa che, anche nel valore minimo, esorbita dalla fascia di invalidità rientrante nella tabella B.

Il giudice ritiene le conclusioni coerenti con la documentazione medica, fondate sugli accertamenti peritali e su argomentazioni medico-legali immuni da vizi logici, e le condivide integralmente. Accoglie quindi la domanda, riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata di tabella A, ottava categoria, con decorrenza dalla data della domanda.

Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., in regime di cumulo parziale. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda e la presenza di pareri medici contrastanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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