Revocatoria, scientia damni del terzo acquirente provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 10932 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la prova della scientia damni del terzo acquirente può essere desunta per presunzioni, non essendo necessaria la collusione tra debitore e terzo, né lo stato di insolvenza del debitore, né la conoscenza di tale stato da parte del terzo. È sufficiente la consapevolezza della menomazione della garanzia patrimoniale accordata al creditore dall’art. 2740 c.c. La presunzione può fondarsi su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, dei quali il requisito della gravità attiene al grado di convincimento, quello della precisione alla determinazione storica dei fatti noti e quello della concordanza alla loro convergenza univoca verso il fatto ignoto. È sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica.
Il Fatto
Il titolare originario del credito conveniva davanti al Tribunale il debitore e il coniuge comproprietario per sentir dichiarare la simulazione assoluta e, in subordine, l’inopponibilità ex art. 2901 c.c. dell’atto notarile con cui il debitore aveva trasferito alla moglie la metà della casa coniugale, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante. Il creditore assumeva che l’alienante si fosse spogliato dell’unico immobile di sua titolarità.
Il Tribunale dichiarava l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti dell’attore e di altro istituto di credito che aveva promosso analoga azione riunita. La Corte d’Appello respingeva il gravame, confermando la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo alla terza acquirente. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile. Il primo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria, è formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non riportando i capitoli di prova non ammessi; né risulta censurata la ratio decidendi, avendo la corte di merito fondato la valutazione sulla scientia damni su molteplici elementi ulteriori rispetto al rapporto di coniugio.
Anche il secondo motivo è inammissibile: non viene evidenziata un’intrinseca illogicità della sentenza, ma si tende a sindacare valutazioni di fatto congruamente motivate. L’assunzione di incarichi di vertice in due società a poco più di un mese dall’atto impugnato, con acquisto del 50% delle quote di una di esse, costituisce per la corte di merito ulteriore elemento presuntivo della conoscenza del danno.
Il terzo motivo è aspecifico rispetto alla ratio decidendi: rileva l’atto di dismissione che rende più difficoltosa l’azione di recupero del credito, non la vendita a prezzo ridotto. Sul punto la corte territoriale ha motivato congruamente, evidenziando che il diritto di abitazione riservato al venditore è costituito soltanto sulla metà dell’immobile alienato.
Quanto al quarto motivo, la Corte ricorda che la prova della scientia damni può essere desunta per presunzioni (Cass. Ord. n. 14081 del 1/6/2018); che la presunzione richiede una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (Cass. 24 febbraio 2004, n. 646); e che è sufficiente la ragionevole certezza, anche probabilistica, del fatto ignoto (Cass. 22 marzo 2001, n. 4168). Nel caso concreto concorrono la registrazione e trascrizione con inusuale rapidità, la costituzione del diritto di abitazione e del fondo patrimoniale con atti notarili a repertorio consecutivo, la mancata prova del pagamento del prezzo e l’analogo disegno distrattivo posto in essere da altro fideiussore. Il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è qualificato come “non motivo” del tutto inammissibile.
La Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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