Parere positivo su aumento di capitale di società consortile in house (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 78 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui una Camera di commercio sottoscrive una quota dell’aumento di capitale di una società consortile, in qualità di nuova acquisizione di partecipazione diretta, rientra nel perimetro oggettivo del controllo di cui all’art. 5, comma 3, T.U.S.P. La Sezione regionale di controllo verifica la conformità del provvedimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La legittimità dell’operazione presuppone che il provvedimento contenga un’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i suddetti principi di economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere è reso in senso positivo quando tutti i presupposti risultino esplicitati.

Il Fatto

Una Camera di commercio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, la delibera della propria Giunta con cui ha stabilito di sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di una società consortile del sistema camerale.

L’operazione consiste nell’acquisto di una quota del valore nominale di euro 500,00, con un sovrapprezzo di euro 0,40 per ogni euro sottoscritto. La società risponde a richieste di alcune Camere di commercio di avvalersi dei propri servizi di supporto tecnico e specialistico, secondo il modello dell’in house providing. L’ente ha corredato la delibera con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e con una relazione illustrativa delle motivazioni analitiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura del controllo, già delineata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022, che ha declinato i parametri di valutazione della conformità dell’atto ai contenuti motivazionali richiesti dall’art. 5 T.U.S.P.

Sotto il profilo soggettivo, la Camera di commercio è amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e rientra nel perimetro applicativo del T.U.S.P.. L’organo competente ad emettere il parere è correttamente individuato nella Sezione regionale di controllo, mentre l’adozione dell’atto da parte della Giunta camerale risponde alle norme statutarie dell’ente.

Quanto all’ambito oggettivo, la sottoscrizione di una quota di aumento di capitale da parte di una Camera non socia costituisce nuova acquisizione di partecipazione diretta e ricade nell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. L’applicazione del sovrapprezzo, consentita dall’art. 2431 cod. civ., corrisponde al rapporto tra patrimonio netto e capitale nominale della società.

Sui vincoli tipologici, l’art. 3, comma 1, T.U.S.P. ammette la partecipazione a società consortili. Le Sezioni Riunite, deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024 del 3 aprile 2024, hanno riconosciuto alle Camere di commercio la possibilità di partecipare a società consortili, precisando che il carattere imprenditoriale va declinato, per gli enti pubblici soci, nell’organizzazione con metodo economico e nella produzione di vantaggi prevalentemente in favore dei partecipanti. Tale requisito emerge dallo statuto societario, dalla natura di società specializzata senza scopo di lucro e dallo svolgimento dell’attività in favore dei consorziati per almeno l’80 per cento del fatturato.

Infine, la Sezione verifica l’onere di motivazione analitica. La relazione dell’ente dà conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’investimento, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il ridotto peso economico dell’operazione esclude profili di criticità. Non emergono osservazioni e il parere è reso in senso positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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