Motivazione del parere paesaggistico negativo e consumi di suolo nella pineta costiera (TAR Toscana n. 688 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza è legittimo quando richiama puntualmente i vincoli insistenti sull’area, descrive le caratteristiche oggettive dell’intervento e ne indica l’impatto sui beni tutelati, anche avvalendosi della documentazione prodotta dall’istante. Le prescrizioni del PIT-PPR con valenza di piano paesaggistico sono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni, a differenza di obiettivi, direttive e indirizzi, che lasciano margine di discrezionalità. Il divieto di nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo nelle formazioni boschive costiere che caratterizzano figurativamente il territorio opera anche quando l’area sia classificata come tessuto urbano consolidato. In materia paesaggistica, l’illegittimità per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone l’assoluta identità delle situazioni di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile residenziale di circa 27 mq sito in prossimità del Canale San Rocco, in località Marina di Grosseto, all’interno del perimetro della pineta del Tombolo, tutelata con d.m. del 27 marzo 1958 e protetta ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004 in quanto territorio coperto da foreste e boschi.

In data 30 ottobre 2020 il proprietario ha chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica per un intervento di sostituzione edilizia con ampliamento, dagli attuali 27,39 mq a 67,68 mq. La commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole; la Soprintendenza, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, ha reso parere negativo il 2 febbraio 2021. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo difetto di motivazione e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente le due censure e le ritiene infondate. Nel parere impugnato sono puntualmente richiamati i vincoli gravanti sull’area e la descrizione dell’intervento progettato. La Soprintendenza ha istruito la pratica sulla base della stessa relazione paesaggistica e della documentazione tecnica prodotta dal ricorrente, dalla quale emerge con evidenza l’entità dell’ampliamento e la collocazione dell’area all’interno della pineta.

Il rilievo secondo cui sul terreno vi sarebbero solo due pini è irrilevante. Secondo l’art. 3, commi 1 e 2, della L.R.T. n. 39/2000, per verificare la presenza di un bosco si considera l’area nel suo complesso, di estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza maggiore di 20 metri, senza che rilevino i confini delle singole proprietà. Lo stesso progettista ha dichiarato che l’ambito è tutelato ope legis ex art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004.

Il parere indica le specifiche prescrizioni violate del PIT-PPR: la tutela della pineta costiera e delle visuali, nonché il divieto di nuovo consumo di suolo del punto 12.3, lett. b) dell’elaborato 8/b. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana, sez. I, 16 dicembre 2025, n. 2061): mentre obiettivi, orientamenti, direttive e indirizzi lasciano margine agli enti territoriali, le prescrizioni sono immediatamente vincolanti. Il riferimento alla scheda d’Ambito 18 non supera pertanto i rilievi della Soprintendenza.

La classificazione urbanistica dell’area come tessuto urbano consolidato e la sua parziale edificazione non incidono sulla legittimità del parere, che non afferma un’inedificabilità assoluta ma valuta analiticamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Quanto alla disparità di trattamento, la presenza di interventi simili non rileva: la Soprintendenza verifica caso per caso, anche per impedire l’aggravarsi di una situazione critica (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4032). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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