Prescrizione interessi quote latte e inammissibilità censure cartella (TAR Veneto n. 511 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo e, ove l’atto presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione, può essere contestata solo per vizi propri e non per questioni attinenti alla formazione del ruolo, al contenuto della cartella o alla determinazione dell’importo. La definitività del titolo preclude la disapplicazione delle norme nazionali per incompatibilità comunitaria, poiché l’incompatibilità rilevata dalla Corte di Giustizia non investe norme attributive del potere, ma i criteri di esercizio dello stesso. Residuano scrutinabili i soli profili di prescrizione: gli interessi maturati sul prelievo supplementare latte sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per cui, in difetto di atti interruttivi trasmessi al debitore nel quinquennio, la pretesa agli interessi è dichiarata prescritta.

Il Fatto

Una società attiva nel settore lattiero-caseario impugna davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento notificata il 24 maggio 2022 per un importo di oltre 53.000 euro, comprensivo di interessi e oneri di riscossione. La somma si riferisce a crediti maturati nel 2004 per il prelievo supplementare del sistema delle quote latte.

La ricorrente deduce la violazione del giudicato cautelare formatosi su una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, relativa a un’intimazione della stessa annualità, oltre alla mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, al difetto di motivazione, alla prescrizione dei crediti e all’incompatibilità del sistema nazionale di compensazione-riassegnazione delle quote con la normativa europea. Si costituisce la Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie in parte il ricorso. Il primo motivo è infondato: come già rilevato in sede cautelare, la somma intimata trova fondamento in una cartella di pagamento del 6 ottobre 2012 e dunque in un’imputazione di prelievo diversa da quella che aveva condotto all’intimazione sospesa nel 2021. Non è pertanto configurabile alcuna violazione del giudicato cautelare.

Quanto ai restanti motivi, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha provato, con la produzione documentale del 31 agosto 2022, l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento il 18 aprile 2012, rinnovata ex art. 140 cod. proc. civ. il 6 ottobre 2012 mediante deposito della ricevuta di avvenuta consegna. Sul punto richiama Cass. civ. Sez. III n. 17841 del 2023, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Non essendovi prova che la cartella sia stata impugnata, l’ordine di pagamento è divenuto definitivo. L’intimazione di pagamento è un invito a pagare una somma già determinata da un atto presupposto, prodromico all’esecuzione forzata: qualora l’atto impositivo sia divenuto definitivo, essa può essere scrutinata solo per vizi propri e non per questioni relative agli atti impositivi da cui è sorto il debito (Cass. civ. Sez. V n. 8704 del 2013; Cons. Stato Sez. III n. 1318 del 2023; Cons. Stato Sez. III n. 3910 del 2022).

Ne consegue che la definitività del prelievo priva la ricorrente della facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, che trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto. La disapplicazione non è praticabile, poiché l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (cause C-348/2018 e C-377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì i criteri da seguire per il suo esercizio. Sono dunque inammissibili le censure sulla formazione del ruolo, sul contenuto della cartella e sui meccanismi di compensazione.

Residuano i profili di prescrizione, che il Collegio ritiene in parte fondati. Gli interessi maturati sulla somma capitale del prelievo latte sono soggetti, a differenza del capitale, alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. (Cons. Stato Sez. VI n. 11301 del 2023). Non risultano depositati atti interruttivi trasmessi al debitore nel quinquennio successivo alla notificazione della cartella del 6 ottobre 2012: in difetto di tale prova, e considerata la notifica dell’intimazione del 24 maggio 2022, la pretesa agli interessi è dichiarata prescritta. Il ricorso è quindi accolto solo nella parte relativa agli interessi e respinto nel resto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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