Sopravvenuto difetto d’interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 00973 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente chiede che il giudizio sia definito conformemente a tale dichiarazione. Il giudice provvede in adesione alla richiesta della parte, in applicazione del principio dispositivo. Il contegno processuale del ricorrente può integrare il presupposto per compensare le spese di lite, anche quando le parti resistenti ne abbiano domandato la condanna.
Il Fatto
Un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, classificatosi al terzo posto, impugnava l’aggiudicazione di una gara europea per un appalto integrato. La procedura riguardava la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori destinati alla rifunzionalizzazione di una rete di distribuzione elettrica, nell’ambito di un intervento finanziato dal PNRR. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, l’accertamento del diritto a conseguire la commessa, la dichiarazione d’inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
Il raggruppamento primo classificato eccepiva l’inammissibilità del ricorso. Contestava l’assenza di censure puntuali contro il primo e il secondo graduato, oltre alla genericità delle doglianze. Anche la stazione appaltante deduceva la genericità dei motivi e la carenza d’interesse, rilevando il mancato superamento della prova di resistenza da parte dell’operatore terzo classificato. Prima della camera di consiglio, il ricorrente dichiarava tuttavia il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione e rinunciava alla presentazione di motivi aggiunti. Chiedeva quindi il passaggio della causa in decisione sulla base di tale dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR definisce il giudizio con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Alla camera di consiglio le parti resistenti prendono atto della dichiarazione del ricorrente e chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile. La stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario insistono, tuttavia, per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia non esamina le eccezioni preliminari relative alla genericità delle censure, alla posizione del terzo classificato e alla mancata prova di resistenza. Non affronta neppure il merito delle contestazioni rivolte agli atti di gara. La definizione del processo discende direttamente dalla sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte che aveva promosso il giudizio.
Il Collegio valorizza il principio dispositivo. La parte ricorrente ha espressamente rappresentato di non avere più interesse a ottenere una decisione sul ricorso introduttivo e ha chiesto che la causa fosse definita in conformità alla propria istanza. Venuta meno la necessità di una pronuncia sulla domanda di annullamento e sulle domande conseguenti, il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
La decisione distingue implicitamente tale esito dalla rinuncia al ricorso. La rinuncia dichiarata dal ricorrente riguarda, infatti, la presentazione di motivi aggiunti, mentre il ricorso introduttivo viene definito mediante una pronuncia d’improcedibilità. Quanto alle spese, il TAR ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione, richiamando il contegno processuale della parte ricorrente. La motivazione sul punto resta sintetica e non individua ulteriori circostanze. La compensazione viene disposta nonostante la richiesta di condanna formulata dalle parti resistenti.
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