Giurisdizione contabile sulle pensioni Poste e finestre di uscita Quota 103 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 131 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica sussiste, a norma dell’art. 13 r.d. n. 1214/1934 e degli artt. 1, 18, comma 1, lett. c), e 151 d.lgs. n. 174/2016, solo ove si controverta su pensioni a totale o parziale carico dello Stato. Il criterio discretivo non è la natura pubblicistica del pregresso rapporto di lavoro, ma il soggetto che in concreto sostiene l’onere previdenziale: la controversia che ha a oggetto il trattamento di quiescenza di un dipendente in quiescenza di un ente privatizzato appartiene alla giurisdizione contabile ogni volta che il trattamento grava sul bilancio statale, mentre le controversie sul rapporto di lavoro privatizzato restano devolute al giudice ordinario. Nel merito, il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi della pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) non determina di per sé la decorrenza immediata del trattamento: il dies a quo è fissato dal legislatore mediante il meccanismo delle finestre di uscita mobili, con decorrenza differita rispetto alla maturazione del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di Poste Italiane S.p.A., assumeva di avere maturato i requisiti per la pensione anticipata in data 1° gennaio 2024 e di avere quindi presentato istanza di pensione il 13 giugno 2024. L’INPS aveva riconosciuto il trattamento fissandone la decorrenza al 1° luglio 2024. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti contestando l’errore del provvedimento quanto alla data di decorrenza, chiedendo la retrodatazione al 1° gennaio 2024.
Costituendosi, l’Istituto ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte, essendo il trattamento a carico della gestione obbligatoria dei dipendenti del settore privato e non, nemmeno parzialmente, dello Stato; in via subordinata ha contestato la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il perimetro tracciato dall’art. 1 c.g.c. e dall’art. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, oltre che dall’art. 71 r.d.l. n. 680/1938: la giurisdizione pensionistica contabile è limitata a chi abbia lavorato alle dipendenze della P.A. con oneri contributivi a carico dello Stato.
Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 784 del 2021 e di Cass., sez. un., n. 16168 del 2011: la controversia che ha direttamente a oggetto il trattamento di pensione, senza riflessi sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi individuare la giurisdizione, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., secondo il criterio del petitum sostanziale. La trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e poi in società per azioni ha devoluto al giudice ordinario solo le controversie sul rapporto di lavoro privatizzato.
La Corte valorizza poi il criterio più recente della SS.UU. ord. n. 22801 del 07.08.2025: elemento dirimente è il soggetto che in concreto sopporta l’onere previdenziale, restando la giurisdizione contabile circoscritta ai trattamenti posti a carico del bilancio statale. Dall’esame dell’estratto contributivo emerge che l’intera contribuzione del ricorrente deriva dal rapporto con Poste Italiane, senza alcun cumulo contributivo idoneo a spostare la competenza al giudice del lavoro. La Corte conclude quindi per la sussistenza della propria giurisdizione.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il ricorrente vanta una pensione anticipata flessibile per effetto della legge n. 197/2022, che ha introdotto in via sperimentale l’accesso al trattamento con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Tali requisiti, pacifici tra le parti, sono stati riconosciuti. Quanto alla decorrenza, è il legislatore a determinare il dies a quo, non nel mese successivo alla domanda, ma mediante le finestre di uscita mobili calcolate dalla maturazione del diritto. L’INPS ha dunque correttamente applicato la disciplina. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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