VA esclusa l’inammissibilità del ricorso se l’atto presupposto non è impugnato (TAR Basilicata n. 89 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto consequenziale, salvo che non venga dedotta un’autonoma illegittimità di quest’ultimo. Ai fini dell’onere di impugnazione, è immediatamente lesivo l’atto che rechi in modo chiaro, diretto e completo la lesione della posizione giuridica del ricorrente, ancorché a natura generale, quando trovi immediata applicazione in una pluralità di procedimenti, escludendo sistematicamente l’interessato dalla fase istruttoria. L’atto meramente applicativo, che si limita a dare esecuzione e a esplicitare le ragioni dell’atto presupposto, è privo di autonoma lesività e non necessita di essere impugnato separatamente.
Il Fatto
Il Ministero della difesa, Raggruppamento carabinieri biodiversità, nella qualità di ente gestore delle riserve naturali statali “Metaponto” e “Marinella di Stornara”, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Basilicata ha rilasciato il parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), fase di screening, per un progetto di ripristino dello stato dei luoghi di uno stabilimento balneare.
Il ricorrente lamentava la mancata acquisizione del proprio parere obbligatorio, il c.d. “sentito”, ritenendo che l’istruttoria si fosse svolta in violazione delle norme sulla VINCA. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera di Giunta regionale che, istituendo una nuova ZPS e individuando l’ente gestore, costituiva l’atto presupposto di quello gravato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la delibera di Giunta regionale non impugnata aveva natura di atto presupposto rispetto alla determinazione dirigenziale gravata. La delibera aveva istituito la ZPS “Corridoio Ionico di migrazione”, nel cui perimetro ricadeva l’area interessata dal progetto, e aveva individuato la Regione quale ente gestore, delimitando la competenza del Reparto biodiversità alle sole porzioni dei siti ricadenti all’interno delle riserve statali.
La decisione ha quindi chiarito che la delibera recava in modo chiaro, diretto e completo la lamentata lesione della posizione giuridica del ricorrente, disponendo la sostanza della decisione e costituendo il fondamento disciplinare e motivazionale della scelta dell’Ufficio di non richiedere il parere al Reparto. La determinazione dirigenziale impugnata si configurava, pertanto, come atto meramente applicativo ed esecutivo, privo di autonoma lesività.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, salvo la deduzione di vizi propri. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dedotto alcun vizio proprio della determinazione impugnata, ma aveva contestato una carenza istruttoria che rimontava alla delibera presupposta, della quale aveva avuto piena conoscenza e che era stata testualmente richiamata nell’atto gravato.
La Corte ha infine escluso la natura di atto meramente generale e non immediatamente lesivo della delibera, evidenziando che la stessa aveva trovato immediata applicazione in una pluralità di procedimenti di VINCA, incidendo direttamente sulle competenze degli enti di gestione delle aree protette. Ha precisato, inoltre, che la nota regionale successiva non costituiva un atto autonomamente lesivo, limitandosi a esplicitare le ragioni dell’applicazione della delibera stessa.
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Nota della Redazione
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