Cessata materia del contendere per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Molise n. 291 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall’attività provvedimentale dell’Amministrazione, che ha determinato un nuovo assetto degli interessi in contesa. La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo, come il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, rende la domanda giudiziale priva di oggetto e giustifica una pronuncia di rito che non entra nel merito della vicenda. La natura di tale decisione, intervenuta per effetto dell’evoluzione della situazione amministrativa e non a seguito di una soccombenza, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Molise il provvedimento con cui la Questura di Isernia aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno. L’Amministrazione si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.
Nella fase cautelare, il Tribunale accoglieva l’istanza, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato per il fumus boni iuris del ricorso e per il periculum in mora, consistente nella privazione di un titolo che avrebbe reso legittima la presenza del ricorrente sul territorio nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione della vicenda processuale, segnata dalla presentazione di documentazione comprovante che l’Amministrazione stesse procedendo alle verifiche per il rilascio del permesso di soggiorno. Tale circostanza ha indotto la parte ricorrente a dichiarare la cessazione della materia del contendere con memoria del 22.06.2026.
I giudici hanno accertato che, dalla documentazione depositata dalla difesa erariale, era emerso che l’Amministrazione aveva già verificato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo, validandolo per l’invio in produzione. Tale attività ha determinato la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
Richiamando il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto il thema della controversia aveva trovato un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo degli interessi fatti valere con il ricorso. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 8100/2025, conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende la domanda priva di oggetto.
Infine, la natura della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente, atteso che la definizione del giudizio è dipesa dall’evoluzione favorevole della situazione amministrativa.
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Nota della Redazione
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