Giudicato sulla carta docente: commissario ad acta per l’esecuzione del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 119 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’amministrazione, pur destinataria di una pronuncia di condanna passata in giudicato, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione costituisce idoneo strumento per far decorrere tale termine, restando irrilevante che l’ente non si costituisca in giudizio. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta; questi, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 175/2023 del 20 aprile 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo annuo di 500,00 euro, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.

Il ricorrente assume che l’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria, non abbia provveduto. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio previsto dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. L’amministrazione non costituita non ha quindi opposto alcuna difesa all’assunto del ricorrente.

Il giudice verifica poi la decorrenza del termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, poiché la sentenza è stata notificata in data 2 maggio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale suo domicilio digitale idoneo allo scopo.

A sostegno di tale conclusione la Corte richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, tutti orientati nel senso della sufficienza della notifica al domicilio digitale per far decorrere il termine di esecuzione.

In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale competente, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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