Graduazione della pena e diniego delle attenuanti generiche spettano al giudice di (Cass. pen. Sez. VII n. 4960 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo è adeguatamente assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, il motivo che censura il diniego è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dal condannato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 07/05/2024. Il ricorrente contestava l’eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’entità del danno, la reiterazione nel tempo delle condotte distrattive, sintomatica di particolare intensità del dolo, e la personalità dell’imputato giustificassero lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle generiche. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta due censure tra loro connesse, entrambe relative al trattamento sanzionatorio. La prima riguarda la graduazione della pena; la seconda il diniego delle attenuanti generiche.
Sul primo profilo, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la determinazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo è assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Sul secondo profilo, la Corte osserva che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
A sostegno di tale principio la Corte richiama alcuni precedenti: Sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13/4/2017. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha motivato lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle generiche valorizzando l’entità del danno, la reiterazione delle condotte e la personalità dell’imputato.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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