Revisione prezzi e atto di sottomissione autonomo e novativo in appalto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 83 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l’accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi lavori non ecceda un quinto del valore dei lavori originariamente pattuiti, non se ne può presumere, solo per tale caratteristica, la natura accessoria al contratto principale, essendo compito del giudice del merito verificare se esso possa valere come presupposto logico-giuridico per la configurabilità di un accordo nuovo ed autonomo. L’interpretazione dell’atto negoziale e la sua qualificazione giuridica costituiscono attività riservate al giudice di merito, censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, non essendo sufficiente l’astratto riferimento alle regole interpretative né la contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale. Il motivo di ricorso che cumuli profili di violazione di legge e di omessa motivazione è ammissibile quando la sua formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili.

Il Fatto

Un consorzio aveva ottenuto in concessione dal Commissario straordinario la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale, poi ampliato con ulteriori opere, tra cui il collegamento di una strada provinciale alla tangenziale. Dopo il trasferimento del lotto alla Provincia e il completamento dei lavori, il consorzio ha chiesto la rideterminazione del compenso revisionale secondo l’art. 33, comma 4, legge n. 41/1986, sostenendo la nullità delle clausole pattizie difformi.

Il Tribunale aveva dichiarato nulla la clausola dell’atto aggiuntivo del 23.2.1990 e applicato la revisione legale fino al febbraio 2003. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha qualificato come autonomo e novativo l’atto di sottomissione del 6.12.2000, applicando la normativa coeva e rideterminando il dovuto per il solo periodo antecedente.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la qualificazione dell’accordo del 6.12.2000. Il consorzio sosteneva che esso avesse natura meramente accessoria rispetto ai negozi precedenti, con conseguente perdurante applicabilità della revisione ex art. 33 legge n. 41/1986, abrogata solo nel 1992.

La Corte richiama la propria ordinanza n. 30886 del 2018: il mancato superamento del quinto d’obbligo non comporta automaticamente l’accessorietà dell’accordo. Spetta al giudice di merito valutare il tenore delle intese e il prezzo aggiornato come presupposto logico-giuridico dell’autonomia negoziale.

Sul primo motivo, la Corte esclude il vizio di omessa motivazione: i fatti richiamati dal ricorrente sono stati esaminati dal giudice d’appello, che ne ha dato una valutazione diversa da quella auspicata. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1230 cod. civ., la doglianza è astratta, non indicando in concreto come le regole ermeneutiche siano state violate.

La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non essendo sufficiente la contrapposizione di una lettura alternativa. Sul motivo misto, richiamata l’ordinanza n. 39169 del 2021, si ammette la cumulazione di profili ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. quando le censure siano scindibili.

Il secondo motivo, incentrato sullo ius variandi della pubblica amministrazione, è infondato: la natura di atto di sottomissione non ha significatività determinante, mirando il ricorrente a una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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