Inammissibile il ricorso: motivazione adeguata su spaccio e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 4392 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la censura che deduce l’uso personale dello stupefacente quando il giudice di merito fonda la destinazione allo spaccio su un complesso indiziario coerente, costituito dal notevole quantitativo della sostanza, dall’ammontare della somma posseduta, incompatibile con la condizione di disoccupato, e dall’assenza di condizione di tossicodipendenza o di cure presso il Sert. Ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, il giudice deve verificare se la ricaduta costituisca concretamente estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, oppure se, per l’occasionalità della ricaduta, i motivi che la determinarono, il lungo intervallo temporale rispetto ai precedenti reati, la diversità delle manifestazioni delinquenziali e la condotta complessiva, tale incremento non sia riscontrabile. La motivazione è adeguata quando valorizza precedenti per reati analoghi e violazioni delle misure di prevenzione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con sentenza della Corte di appello di Lecce. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduce l’uso personale dello stupefacente; con il secondo lamenta il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.

La questione giunge davanti alla Corte suprema per la verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione sul punto della destinazione allo spaccio e sul giudizio di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene entrambe le censure manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, il giudice di merito ha evidenziato la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella tasca dei pantaloni e all’interno di un borsellino, valorizzando il notevole quantitativo della droga, da cui è possibile ricavare 137 dosi medie, l’ammontare della somma rinvenuta, incompatibile con la condizione di disoccupato, e il fatto che il ricorrente non risulta tossicodipendente né in cura presso il Sert, essendo anzi già stato denunciato per violazioni della medesima norma.

Da tali cadenze motivazionali i giudici di secondo grado hanno tratto una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico, avendo esaminato tutte le deduzioni difensive e raggiunto le proprie conclusioni attraverso una disamina completa e approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice deve stabilire se la recidiva costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, tale da giustificare una più grave punizione, oppure se, per l’occasionalità della ricaduta, i motivi che la determinarono, il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, la diversità di indole delle manifestazioni delinquenziali e la condotta tenuta in generale dal reo, tale incremento non sia riscontrabile. A sostegno richiama Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008 e Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010.

Nel caso di specie la motivazione è ritenuta adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti per reati analoghi, sebbene risalenti, nonché alla più recente condanna per ricettazione e per tentata estorsione, evidenziando che tutti i suddetti reati risultano determinati da motivi di lucro, cui si aggiungono 8 condanne per violazioni delle misure di prevenzione, sintomatiche dell’indifferenza del prevenuto ai precetti dell’autorità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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