Gratuito patrocinio, compensi al difensore e liquidazione distinta per fasi (Cass. civ. Sez. II n. 541 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’onorario e le spese spettanti al difensore della parte ammessa sono liquidati dal giudice con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente, senza superare i valori medi e con riduzione della metà ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 130. Il giudice del rinvio, che riformi la sentenza impugnata, deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio di merito e, in ogni caso, deve procedere a liquidazione distinta per ciascuna fase, non essendo ammessa una liquidazione unica e globale delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio. L’omessa pronuncia su un capo di domanda relativo alle spese di lite determina la cassazione dell’ordinanza nei limiti del motivo accolto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel corso di un giudizio di lavoro. La Corte di appello, definendo l’appello, revocava l’ammissione ravvisando mala fede e colpa grave. Il decreto presidenziale che dichiarava inammissibile l’opposizione avverso la revoca veniva cassato con precedente ordinanza, che riaffermava il regime impugnatorio dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Salerno, questa riconosceva la fondatezza dell’opposizione e liquidava le spese in favore del difensore della parte ammessa. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dei minimi tariffari e l’omessa pronuncia su più capi della domanda in materia di spese. Il Ministero della giustizia restava intimato.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati unitamente per la loro connessione e risultano fondati nei limiti indicati. La Corte richiama la disciplina del d.P.R. n. 115/2002: l’art. 82 impone la liquidazione secondo la tariffa professionale senza superare i valori medi; l’art. 130 prescrive la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore. Contro il decreto di pagamento è ammessa l’opposizione ai sensi dell’art. 84.
Il Collegio ribadisce che il possibile vantaggio economico dello Stato, che in singole cause incassi più di quanto liquida al difensore, non è un’anomalia: esso compensa le ipotesi di mancato recupero e contribuisce al funzionamento complessivo del sistema, secondo il principio espresso da Cass. n. 22017 del 2018.
Nel caso concreto la liquidazione del giudizio principale, in materia di lavoro e di valore pari a euro 13.542,51, risulta corretta: il compenso nei minimi dimidiati ammontava a euro 1.270,00, somma ricompresa in quella liquidata. Diversa è la valutazione per i giudizi di opposizione e per quello di legittimità.
Il giudice del rinvio ha liquidato con un compenso unico le spese del giudizio di rinvio e della fase di legittimità, omettendo ogni pronuncia sul primo giudizio di opposizione. Ciò contrasta con l’orientamento di legittimità, richiamato con Cass. n. 4895 del 2021, Cass. n. 15506 del 2018 e Cass. n. 5535 del 2014: il giudice di rinvio non può procedere a unica, globale liquidazione, ma deve adottare liquidazioni distinte per ciascun giudizio, per consentire alla parte di verificare il rispetto dei limiti tariffari.
L’ordinanza è pertanto cassata in parte qua, limitatamente all’errata liquidazione unitaria e all’omessa pronuncia, restando confermato il regolamento delle spese del giudizio presupposto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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