Cessazione della materia del contendere per omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (Cass. civ. Sez. V n. 542 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione può essere dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della lite. Nel processo tributario, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la chiusura delle liti e l’abbandono del contenzioso fiscale in ogni grado integra tale sopravvenienza. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della radicale definizione della controversia.
Il Fatto
Una società consortile aveva impugnato un avviso di pagamento emesso per il recupero dell’accisa sull’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ritenuta esente in base alla qualifica di autoproduttore. La controversia aveva attraversato due gradi di merito e un primo giudizio di legittimità, concluso con annullamento con rinvio della decisione di appello.
Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto dovuto il tributo, escludendo rilievo all’affidamento in capo al contribuente se non sul piano sanzionatorio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, mentre l’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la società ha depositato istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentando che il tribunale aveva trasmesso per la pubblicazione il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che precludeva la chiusura delle liti e l’abbandono del contenzioso fiscale in ogni grado, con spese compensate.
L’Agenzia delle Dogane ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La Corte ha dato atto concordante delle contrapposte richieste, rilevando che la definizione negoziata della crisi d’impresa aveva sottratto ogni interesse alla decisione dei motivi di ricorso.
Il collegio ha, pertanto, dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Sulle spese ha ritenuto sussistenti i presupposti della compensazione integrale, in ragione dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, richiamando il precedente conforme Cass., 4 maggio 2023, n. 11761.
Quanto all’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sul rilievo che la declaratoria di estinzione lo preclude, secondo il precedente Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485.
Nota della Redazione
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