Interpretazione del contratto riservata al merito e sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 13543 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti negoziali è attività riservata al giudice di merito e costituisce espressione di un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione è ammesso solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di motivazione, o dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. In tale seconda ipotesi la violazione deve essere dedotta con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai canoni legali. La mera proposta di una lettura alternativa del regolamento negoziale, in dissenso rispetto a quella adottata dal giudice di merito, si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto.

Il Fatto

Una società proponeva domanda di risarcimento dei danni di natura precontrattuale nei confronti di una persona fisica, assumendo che questa avesse illegittimamente receduto dalle trattative avviate per la stipulazione di un contratto di locazione immobiliare. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello della convenuta e in riforma della decisione di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Secondo la corte territoriale, la convenuta si era limitata a concludere un contratto preliminare di locazione per sé o per persona da nominare, provvedendo poi, il giorno successivo, alla nomina di una società ai fini dell’imputazione degli effetti del contratto. Da qui la conclusione che unica legittimata a resistere alla domanda risarcitoria fosse la società nominata, divenuta parte della relazione precontrattuale sin dall’origine. La società attrice ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente contestava la qualificazione dell’accettazione della proposta di locazione come contratto preliminare, sostenendo che si trattasse invece di un atto inserito in una fattispecie precontrattuale a formazione progressiva, e si doleva che la legittimazione passiva fosse stata riconosciuta alla società nominata anziché a chi aveva accettato la proposta.

Il Collegio richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., oppure, per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Quando si denuncia la violazione dei canoni ermeneutici, la censura deve essere dedotta con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato da quei canoni. In mancanza, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si riduce a una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata, operazione inammissibile in sede di legittimità. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. III n. 17427 del 18/11/2003.

Nel caso concreto la ricorrente si è limitata ad affermare, in modo apodittico, il preteso tradimento della comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., senza prospettare un’obiettiva e inaccettabile contrarietà a quella comune del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali. Ha invece indicato gli aspetti della non condivisibilità della lettura criticata rispetto a quella ritenuta preferibile.

La corte territoriale, osserva il Collegio, ha interpretato il comportamento e l’attività negoziale delle parti nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, senza attribuire significati estranei al comune contenuto semantico delle parole. Le censure si risolvono dunque in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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