Nuovi LEA e tariffe: illegittima la legge pugliese (Corte cost. n. 122/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 122 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28. Quella norma disponeva la totale e immediata vigenza in Puglia del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza e del decreto ministeriale 23 giugno 2023 sulle tariffe, anche in deroga agli atti statali che ne avevano rinviato l’entrata in vigore.
Di cosa si parla. I livelli essenziali di assistenza, i LEA, sono le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire. Il d.p.c.m. del 2017 le ha aggiornate, ma il suo art. 64 ha subordinato l’entrata in vigore delle parti sull’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, che ne fissasse le tariffe. Quel decreto e’ arrivato solo il 23 giugno 2023 e la sua efficacia e’ stata poi differita due volte, da ultimo al 1° gennaio 2025.
Il caso. Con l’art. 26 la Regione Puglia ha dichiarato subito vigenti quei decreti, ha stabilizzato prestazioni fino ad allora erogate in via provvisoria e ha indicato le fonti di copertura della spesa. La legge e’ entrata in vigore il 14 novembre 2024, lo stesso giorno dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni che ha poi portato al nuovo decreto tariffario del 25 novembre 2024. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata.
Le censure del Governo. Secondo il ricorso, una legge regionale non puo’ incidere su provvedimenti statali il cui procedimento di formazione e’ disciplinato dalla legge dello Stato. Anticipando prestazioni le cui tariffe non erano ancora efficaci, la Regione avrebbe finanziato prestazioni extra-LEA, in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario cui e’ sottoposta. Da qui la denuncia di violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul coordinamento della finanza pubblica, e dell’art. 81, terzo comma, sulla congruita’ della spesa.
La questione preliminare. La Regione ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, perche’ il decreto del 2023 era stato nel frattempo sostituito e l’art. 26 non avrebbe avuto attuazione. La Corte ha respinto la richiesta: la norma non e’ stata abrogata ne’ modificata in senso satisfattivo, e nel giudizio in via principale conta la mera pubblicazione di una legge ritenuta lesiva del riparto di competenze, a prescindere dagli effetti prodotti.
Il ragionamento nel merito. La Corte richiama l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, che riserva la fissazione delle tariffe a un decreto del Ministro della salute, sentita l’AGENAS e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Quel meccanismo serve a realizzare un punto di equilibrio tra la garanzia dei livelli essenziali e il contenimento della spesa pubblica: per questo la Corte lo considera un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne discende la regola affermata nella sentenza: se una disciplina impone uno specifico procedimento per adottare un atto, anche gli interventi che incidono sulla sua efficacia o applicabilita’ devono rispettare quel modello ed essere espressione dello stesso potere. Non a caso i due rinvii del decreto del 2023 erano stati disposti con decreti adottati nelle stesse forme. Anticipando l’operativita’ di tariffe non ancora efficaci, la legge pugliese ha violato quella disciplina. Le ulteriori censure, compresa quella sull’art. 81 della Costituzione, restano assorbite.
Un rilievo rivolto anche allo Stato. La Corte aggiunge che il principio di leale collaborazione non vincola solo le Regioni. Lo Stato deve dare pronta attuazione alle disposizioni sui LEA e aggiornarle periodicamente, perche’ l’obsolescenza delle prestazioni previste incide sul diritto alla salute, che va garantito in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale.
Cosa cambia in pratica. L’art. 26 esce dall’ordinamento. Per chi vive in Puglia l’effetto immediato e’ limitato: le nuove tariffe sono nel decreto interministeriale del 25 novembre 2024, in vigore dal 30 dicembre 2024, che la Regione ha recepito con deliberazione di Giunta del 23 dicembre 2024. Resta fermo il criterio generale: una Regione non puo’ anticipare da sola prestazioni la cui efficacia dipende da un decreto dello Stato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/122