Gravi indizi cautelari e controllo di legittimità sulla motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. V n. 7426 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, poiché quel controllo ha ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Il giudice di legittimità deve verificare se il tribunale del riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il vizio di motivazione è sindacabile solo se risulta prima facie dal testo del provvedimento, restando estranea al controllo la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. La nozione di gravi indizi in sede cautelare non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. È pertanto inammissibile la censura che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per due furti aggravati commessi in concorso con altri soggetti ai danni di due gioiellerie, e le esigenze di special-prevenzione di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. e l’illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi. La difesa lamentava che la valutazione fosse fondata sui soli tabulati telefonici e su un fotogramma ritraente l’autovettura dell’indagato in prossimità della gioielleria nel giorno antecedente al primo furto, contestando la ricostruzione del ruolo concorsuale e valorizzando la circostanza che il telefono cellulare dell’indagato, al momento del fatto, si trovava presso la sua abitazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa generale sui limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare. Il controllo non consente il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi, ma ha ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, richiamate anche in pronunce successive, hanno chiarito che spetta alla Corte verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo è quindi circoscritto a due requisiti dell’atto impugnato: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo. La Corte ribadisce che la nozione di gravi indizi in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale, giacché per l’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati. La motivazione risulta esaustiva, immune da palesi vizi di logica e coerente con i principi di diritto enunciati. Il Tribunale del riesame ha dato atto, con amplissima motivazione, sia degli elementi fattuali che, sinergicamente valutati, sorreggono il profilo indiziario, sia di quelli fondanti il giudizio strettamente cautelare.

In particolare, l’ordinanza ha ripercorso minuziosamente gli spostamenti degli indagati fin dalle fasi preparatorie dei due furti, come ricostruiti attraverso le immagini delle telecamere stradali, i tabulati telefonici, gli appostamenti, le intercettazioni e i rilievi del GPS installato sulle autovetture. Il provvedimento ha disatteso con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità i medesimi rilievi riproposti in sede di legittimità, tendenti a una reinterpretazione non consentita delle fonti attraverso una lettura parcellizzata degli elementi raccolti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *