Pericolosità sociale mafiosa e revoca della misura di sicurezza (Cass. pen. Sez. V n. 7424 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza, l’art. 207, comma primo, cod. pen. ne consente la revoca solo quando la persona sottoposta ha cessato di essere socialmente pericolosa. La pericolosità sociale consiste nell’accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati e va accertata con un giudizio globale, che considera la gravità dei fatti-reato, i fatti successivi, la condotta tenuta durante e dopo l’espiazione della pena, il percorso intramurario, gli esiti dell’osservazione della personalità e il contesto socio-ambientale esterno. Il giudice di merito che, in sede di rinvio, conferma la misura non è tenuto a rivalutare analiticamente ogni doglianza difensiva già esaminata: la censura che si limiti a riproporre argomenti valutativi, senza critica puntuale delle cadenze logico-argomentative del provvedimento, è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con più sentenze per associazione di tipo mafioso, rapine ed estorsioni aggravate, con riconoscimento di un ruolo di vertice all’interno di un mandamento. Eseguita la pena detentiva, il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l’assegnazione a una casa di lavoro, poi prorogata nel tempo.
Investito dell’appello, il Tribunale di sorveglianza lo aveva rigettato. La Corte di cassazione aveva annullato quel provvedimento, rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il contributo difensivo e le informazioni acquisibili anche d’ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e che il principio del doppio grado di giudizio era stato evocato in modo non corretto. In sede di rinvio il Tribunale ha confermato il giudizio di pericolosità e il ricorrente ha proposto nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 207, comma primo, cod. pen. e ricorda che la pericolosità sociale va intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati. Il giudizio non si esaurisce nei precedenti penali, ma considera i fatti successivi, la condotta intramuraria, l’osservazione della personalità e il contesto socio-ambientale esterno al carcere, secondo il precedente Sez. I n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790-01.
Il Collegio osserva che l’ordinanza emessa in sede di rinvio ha valorizzato il ruolo direttivo rivestito dal ricorrente nel sodalizio, la condanna per associazione mafiosa commessa fino al 2009 e la circostanza che, anche durante la detenzione, egli impartiva direttive ai familiari sulla gestione degli affari delittuosi, dalla destinazione dei proventi estorsivi alla detenzione di armi.
Rilievo centrale assume il contesto familiare e ambientale: il figlio risulta condannato per associazione mafiosa commessa nel periodo 2012-2015 e sottoposto a sorveglianza speciale; il luogo indicato per l’esecuzione della libertà vigilata è l’abitazione di un congiunto legato a un coimputato. La Corte sottolinea inoltre la perdurante operatività dei mandamenti mafiosi di riferimento, attestata da indagini protrattesi sino al 2023, e il mantenimento del regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., con reclamo respinto.
Le dichiarazioni di disaffezione al contesto mafioso rese agli operatori non sono state ritenute indice di una seria revisione critica. Esse risultano contraddette dalle risultanze processuali, che documentano la prosecuzione dei legami associativi anche in costanza di detenzione, e dalla vitalità del sodalizio di appartenenza e dal coinvolgimento dei familiari. L’assenza di pendenze, la buona condotta carceraria e l’attività lavorativa non bastano, da sole, a dimostrare il venir meno del collegamento con l’organizzazione.
La motivazione del Tribunale, ad avviso della Corte, si colloca entro una fisiologica opinabilità valutativa e non presenta profili di manifesta illogicità. Le censure difensive ripropongono argomenti già dedotti in appello e sollecitano un diverso apprezzamento del merito: per questo sono inammissibili per aspecificità. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo i parametri della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.