Ricorso per cassazione avverso patteggiamento: motivi tipici e specificità (Cass. pen. Sez. V n. 7427 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per i motivi tipici indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ovvero per quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e la verifica della congruità della pena. Il ricorso fondato su motivi estranei a tale perimetro è inammissibile, così come lo è quello i cui motivi risultino del tutto decontestualizzati rispetto al procedimento, per totale difetto di specificità.

Il Fatto

Il Tribunale ha applicato la pena concordata dalle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell’imputato in relazione a un delitto contro la fede pubblica. L’imputato ha proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello, e quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva facoltativa, asseritamente fondato su mera clausola di stile. Il secondo censura l’affermazione di responsabilità per argomenti superficiali e lacunosi. Il terzo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da una ragione originaria e radicale. I tre motivi sono riferiti a un soggetto diverso dal ricorrente, per un fatto del tutto estraneo a quello oggetto del procedimento. Tale decontestualizzazione priva il ricorso di qualsiasi collegamento con la decisione impugnata e ne determina l’inammissibilità per totale difetto di specificità.

A tanto si aggiunge un profilo di ordine processuale. Trattandosi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, i motivi sono stati dedotti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. La norma consente l’impugnazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi già prima dell’introduzione della disposizione. In caso di patteggiamento, l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e rende la sentenza che lo recepisce sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, desumibile dal capo d’imputazione, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere le ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della pena ai fini dell’art. 27 Cost. (Sez. IV n. 34494 del 13.07.2006).

Nel caso esaminato tali requisiti risultano soddisfatti. I motivi proposti, invece, investono violazioni di legge e vizi di motivazione nell’affermazione di responsabilità e nel riconoscimento delle circostanze, profili estranei al perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *