Continuazione: tossicodipendenza e movente non provano il programma unitario (Cass. pen. Sez. I n. 31732/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un programma criminoso preesistente, nel quale i successivi reati siano già delineati almeno nelle linee essenziali al momento del primo illecito. Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente l’unicità del disegno criminoso e assume rilievo soltanto se i reati risultano collegati e dipendenti da tale condizione, insieme agli ulteriori indici elaborati dalla giurisprudenza. L’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale e la comune finalità lucrativa esprimono il movente, ma non provano da sole l’originaria deliberazione unitaria. Il condannato deve allegare elementi concreti idonei a distinguere la continuazione dalla mera abitualità delittuosa.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate da diversi uffici giudiziari. La Corte d’assise d’appello di Firenze aveva respinto l’istanza, escludendo che gli elementi prospettati dimostrassero un’unica programmazione criminosa.
Con il ricorso per cassazione, la difesa denunciava violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre al vizio di motivazione. Sosteneva che la tossicodipendenza, la finalità di procurarsi denaro per acquistare stupefacenti, l’omogeneità e la contiguità delle condotte, nonché le modalità esecutive, rivelassero un disegno unitario. Chiedeva quindi una diversa valutazione degli indici già esaminati in sede esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017. Anche in executivis, la continuazione presuppone una verifica approfondita di indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e dei beni protetti, vicinanza spazio-temporale, causali, modalità delle condotte, sistematicità e abitudini programmate di vita. Tali indici devono però convergere sulla preventiva ideazione dei reati successivi, almeno nei tratti essenziali. La presenza isolata di alcuni elementi non basta, quando le ulteriori violazioni derivano da determinazioni estemporanee.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte richiama l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 49 del 2006. La condizione può concorrere a giustificare la continuazione solo per reati effettivamente collegati e dipendenti da essa e sempre in presenza degli altri presupposti. Non opera, dunque, alcuna presunzione favorevole. Occorre dimostrare il nesso tra quella condizione e un programma criminoso originario.
Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione aveva considerato gli indici invocati, ma li aveva reputati inidonei. I fatti differivano per tipologia, modalità operative, contesto geografico, distanza temporale e concorso di altre persone. La vicinanza temporale di alcune condotte non aveva forza unificante. La documentazione sulla tossicodipendenza, inoltre, attestava una situazione collocata anni dopo i reati, senza offrire elementi sulla loro preventiva deliberazione.
La comune finalità di lucro non modifica tale conclusione. Secondo il precedente della Prima Sezione n. 1119 del 1996, il bisogno di procurarsi risorse per acquistare droga può spiegare il movente reiterato, ma resta distinto dall’ideazione criminosa unitaria richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Allo stesso modo, il precedente n. 881 richiamato nel provvedimento esclude un obbligo di specifica motivazione quando la tossicodipendenza sia dedotta genericamente e senza elementi plausibili.
Le doglianze miravano quindi a sostituire alla valutazione del giudice dell’esecuzione una diversa lettura del materiale fattuale, operazione estranea al giudizio di legittimità. La Corte ribadisce anche l’onere del condannato di allegare dati sintomatici della programmazione unitaria, per evitare che l’art. 81 cod. pen. diventi un beneficio automatico legato alla reiterazione. Poiché tale onere non era stato assolto e la motivazione risultava coerente, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
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