Gravi indizi cautelari e valutazione unitaria: Cassazione annulla il riesame (Cass. pen. Sez. I n. 39448 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza impone di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, saggiando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il giudice non può limitarsi a isolare due indizi astrattamente a carico dell’indagato, ma deve valutare ogni prova indiziaria singolarmente, nel suo grado di precisione e gravità, e poi valorizzarla in una prospettiva globale e unitaria, colmando con ulteriori riscontri i salti logici tra fatto noto e fatto da provare. Un indizio, per quanto suscettibile di approfondimento, deve essere oggetto di una verifica di attendibilità che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 5 giugno 2025, aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe fornito al cugino una partita di cinque chilogrammi di cocaina, poi consegnata a due corrieri e sequestrata dalla polizia giudiziaria sull’autostrada A24.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, e ha chiesto la discussione orale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e assorbe le ulteriori censure. Il primo motivo denuncia la manifesta illogicità dell’ordinanza nella parte in cui ritiene sussistenti gravi indizi a carico dell’indagato quale fornitore dello stupefacente sequestrato.
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 (Audino): spetta al giudice di legittimità controllare se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità del quadro indiziario, verificando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Nel caso concreto, il controllo permette di rinvenire i vizi logici denunciati.
L’ordinanza fonda la conclusione che il “cugino” creditore sia l’indagato su una base fattuale che si risolve nella sola conversazione del 24 gennaio, da cui emerge un affare in comune e la necessità di verificare se un qualcosa sia arrivato. Il collegamento alla partita di stupefacente è affidato soltanto al dato temporale, peraltro non stringente, perché tra conversazione e sequestro intercorrono due giorni, lasso lungo per un trasporto via terra. Questa discrasia avrebbe dovuto essere colmata con ulteriori dati probatori presenti in atti.
Analogo vizio affligge la parte che ricava gli indizi dalla conversazione del 26 febbraio, un mese dopo il sequestro: anche qui il collegamento all’affare è solo abbozzato e privo di riscontri. In atti emergono elementi che indicano più creditori, rendendo più evidente il salto logico. L’ordinanza ha isolato due indizi astrattamente a carico dell’indagato, violando la regola delle Sezioni Unite n. 33748 del 12.07.2005 (Mannino): il metodo di lettura unitaria non si esaurisce in una mera sommatoria e non può prescindere dalla valutazione individuale di ogni prova indiziaria.
Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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