L’amministrazione penitenziaria può reclamare senza Avvocatura dello Stato (Cass. pen. Sez. I n. 31478 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l’istanza del detenuto volta a ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l’amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato resta necessario per la sola proposizione del ricorso in cassazione. Il Tribunale di sorveglianza che dichiari inammissibile il reclamo per difetto di legittimazione dell’amministrazione, sul presupposto della mancanza del patrocinio erariale, viola la legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 12 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria — Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Pescara aveva accolto la richiesta di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen. avanzata da un detenuto in relazione alla detenzione subita.
L’inammissibilità è stata motivata sul rilievo che il reclamo era stato presentato direttamente dall’amministrazione, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, e dunque da soggetto non legittimato. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, assistito dall’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato. Il Tribunale di sorveglianza non si è conformato ai principi enucleati dalle Sezioni unite e dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l’istanza risarcitoria del detenuto, l’amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
Il collegio richiama espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, e la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 7370 del 21/12/2022, dep. 2023; Sez. I n. 12746). La regola processuale è chiara: il patrocinio erariale è necessario soltanto per la presentazione del ricorso in cassazione, non per il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza.
La violazione rilevata impone l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per l’ulteriore corso, così che il reclamo possa essere esaminato nel merito.
Nota della Redazione
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