Gravità dell’inadempimento e parametri concreti nella risoluzione contrattuale (Cass. civ. Sez. II n. 13784 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tuttavia, la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri concreti sui quali fonda l’affermazione che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. Tali parametri non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché il giudizio non può essere espresso in termini astratti o incompatibili con esse. La sola misura monetaria dell’inadempimento, salvo a spiegarne la specifica ragione, non soddisfa il precetto normativo.

Il Fatto

Il Tribunale accoglie la domanda dei promissari acquirenti nei confronti del promittente alienante e, per l’effetto, risolve per inadempimento il contratto preliminare avente ad oggetto sei lotti di terreno, condannando il venditore al pagamento delle penali pattuite. Il promittente alienante propone appello.

La Corte d’appello di Bologna riforma la decisione: i promissari acquirenti avevano versato una somma inferiore a quella pattuita a titolo di caparra confirmatoria e pertanto erano stati essi per primi a incorrere in inadempimento, non di scarsa importanza. I soccombenti ricorrono per cassazione con tre motivi; il controricorrente resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per genericità dell’atto d’appello, è respinto. La Corte ricorda che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate, ma non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello. Nel caso concreto gli appellati erano stati in grado di difendersi nel merito.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. I ricorrenti narrano una vicenda non rappresentata nei termini indicati dalla sentenza impugnata e non allegano gli atti dai quali essa emergerebbe. La Corte ribadisce che l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità, neppure attraverso l’evocazione dell’art. 116 cod. proc. civ., salvo che si alleghi l’attribuzione di un valore diverso da quello legale.

Il terzo motivo è accolto nei termini di cui appresso. In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ. è questione di fatto rimessa al giudice del merito. Tale principio presuppone però che la valutazione risulti effettivamente espressa. La Corte d’appello si era limitata ad affermare che l’inadempimento non aveva scarsa importanza per la funzione di acconto e garanzia dei versamenti anticipati, senza alcun riferimento ai concreti fatti di causa.

La Corte chiarisce che il giudizio di non scarsa importanza non può prescindere dalla previa individuazione dei parametri di riferimento. A titolo esemplificativo: il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell’inadempimento. La misura monetaria dell’inadempimento, quantificabile in circa un sesto, da sola non soddisfa il precetto. Il ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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