Errore di fatto e ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. II n. 9388 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, estraneo all’istituto. Restano fuori dal perimetro applicativo del rimedio gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, e gli errori percettivi del giudice di merito, che vanno fatti valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie. L’inammissibilità del ricorso straordinario non richiede la verifica dell’incidenza dell’errore quando la doglianza investe scelte di merito coperte dal giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza con cui la Sez. VI di questa Corte, in data 26.06.2024, aveva rigettato il suo precedente ricorso. Il rimedio si fonda sull’assunto che il giudice di legittimità, nel respingere l’impugnazione, sia incorso in una serie di sviste percettive nella lettura degli atti processuali.
La difesa articola sei motivi. Con i primi tre contesta la valutazione della sentenza di assoluzione del coimputato, acquisita quale prova ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.: la Corte avrebbe giudicato in luogo del giudice di merito, senza rimettersi a quest’ultimo, ledendo il diritto di difesa e il principio del giudice naturale. Con il terzo motivo si denuncia un travisamento relativo al sequestro della sim telefonica usata per la chiamata al 112, dato che si assume inesistente nei verbali. Il quarto e il quinto motivo riguardano il mancato esame dei motivi aggiunti, rispettivamente sul confronto probatorio e sulla dosimetria della pena. Il sesto motivo investe l’omesso esame della doglianza sull’offensività del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La difesa chiede anche la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto. Richiamando la più autorevole composizione della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che l’errore di fatto è un errore percettivo derivante da svista o equivoco, idoneo a condizionare la decisione. Ne discende che gli errori di interpretazione normativa e gli errori valutativi restano estranei al rimedio, come pure gli errori percettivi del giudice di merito, censurabili solo con le impugnazioni ordinarie.
In applicazione di tali coordinate, i primi tre motivi sono trattati congiuntamente. La Corte osserva che le considerazioni svolte dal giudice di legittimità sulla sentenza di assoluzione del coimputato non sono frutto di sviste, ma costituiscono l’esito di un percorso motivazionale valutativo. La non pertinenza di quella pronuncia è stata argomentata sotto molteplici profili, con un apprezzamento opinabile ma pur sempre di merito. Il giudizio di indifferenza degli elementi della decisione irrevocabile potrebbe al più integrare un errore di diritto, relativo alla corretta applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., e non un errore di fatto.
Sul terzo motivo, relativo al sequestro della sim, il Collegio rileva un ulteriore profilo di inammissibilità: il preteso travisamento non era stato censurato nel ricorso originario, benché la sentenza di appello desse conto della circostanza. L’eventuale errore sarebbe dunque riferibile al giudice di merito e coperto dal giudicato, non essendo stato contestato.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati manifestamente infondati. Quanto ai motivi aggiunti, la Corte osserva che il giudizio di irrilevanza della sentenza assolutoria ne postula il previo esame e che l’omessa indicazione delle ragioni del discostamento da un orientamento al più configura un errore di diritto. In tema di motivazione, richiamando Sez. III n. 3239 del 04.10.2022, precisa che il silenzio su una specifica deduzione è irrilevante quando essa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Nel caso concreto, la ritenuta ininfluenza dell’assoluzione del coimputato sulla posizione del ricorrente si desume agevolmente dalla trama argomentativa, avendo la Corte valorizzato il dato della minuziosa pianificazione della condotta criminosa.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile: il giudice di legittimità aveva sintetizzato correttamente la doglianza sull’offensività del reato, onde deve escludersi il fraintendimento percettivo e ravvisarsi, al più, un errore di diritto. L’istanza di sospensione resta superata dalla decisione nel merito, adottata con il consenso delle parti. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 238-bis c.p.p. – Sentenze irrevocabili
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto