Gruppi consiliari fuori dal divieto assunzionale degli enti territoriali (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 10 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
I gruppi consiliari regionali non rientrano tra gli enti territoriali destinatari del divieto assunzionale previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito in legge. Essi costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte e non svolgono alcuna funzione nel procedimento di approvazione del bilancio regionale. La disposizione, in quanto eccezionale e restrittiva dell’autonomia organizzativa dell’ente, non è suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. L’estensione ai gruppi consiliari vanificherebbe la ratio della norma e si porrebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata dell’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha dichiarato irregolare il rendiconto di un gruppo consiliare regionale, rilevando spese per assunzione di personale sostenute in un periodo in cui la Regione versava in ritardo nell’approvazione dei documenti contabili. Secondo la Sezione, il divieto assunzionale dell’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 andava riferito, per interpretazione estensiva, anche ai gruppi consiliari.
Il capogruppo, in proprio e quale legale rappresentante del disciolto gruppo, ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite, deducendo la violazione della normativa richiamata, l’inapplicabilità della sanzione e l’illegittimità costituzionale della disciplina restitutoria. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, condividendo la tesi della natura analogica dell’interpretazione seguita dalla Sezione territoriale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite dichiarano fondato il ricorso e affrontano la questione assorbente dell’ambito soggettivo del divieto. La norma sanziona il mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti imponendo agli enti territoriali di non procedere ad assunzioni fino all’adempimento.
La Corte esclude che i gruppi consiliari possano essere ricompresi in tale categoria. Essi sono soggetti autonomi e distinti dalla Regione: la giurisprudenza costituzionale li ha qualificati come organi del consiglio e proiezioni dei partiti in assemblea regionale, ovvero come uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni (sent. n. 187 del 1990, sent. n. 1130 del 1988).
Il passaggio decisivo è di ordine ermeneutico. Poiché la disposizione comprime l’autonomia organizzativa dell’ente nei soli casi indicati dal legislatore, essa ha carattere eccezionale e non tollera interpretazione analogica, in forza dell’art. 14 delle preleggi. Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, le Sezioni riunite ribadiscono che la legge non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati.
La Corte sottolinea inoltre che i gruppi consiliari restano estranei al procedimento di approvazione del bilancio regionale, rimanendo coinvolti solo gli uffici amministrativi, la Giunta, le Commissioni e il Consiglio. La lettura restrittiva è coerente con l’autonomia finanziaria delle Regioni e con le funzioni pubbliche dei gruppi, secondo la C. cost. n. 39/2014 e la legislazione regionale in materia di personale.
Accolto il motivo assorbente, i restanti motivi restano assorbiti. Il ricorso è accolto e nulla si dispone per le spese secondo l’art. 31 del c.g.c.
Nota della Redazione
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