Partecipazioni universitarie e controllo della Corte dei conti tra competenza e sostenibilità (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 10 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’ambito del controllo ex art. 5 TUSP, possono conoscere delle deliberazioni di costituzione societaria adottate da università quando l’operazione, pur formalmente attribuita alle Sezioni regionali dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, sia strumentale alla realizzazione di un’iniziativa di rilievo nazionale finanziata con risorse europee non articolate su base regionale e contempli la partecipazione contestuale di soci pubblici ricadenti nella competenza di più Sezioni di controllo. Il principio di diritto affermato dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 si applica in via analogica anche al di fuori del PNRR. La Corte verifica la sussistenza dell’analitica motivazione in ordine a necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il parere favorevole presuppone un’adeguata analisi di fattibilità circa l’equilibrio economico-finanziario della costituenda società.

Il Fatto

Il Politecnico di Torino ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2024 con cui ha autorizzato la partecipazione alla costituzione della SEED – Centro di Competenza per l’innovazione sociale SRL consortile, società mista pubblico-privata a forma consortile.

L’operazione si colloca nell’ambito del Programma europeo EaSI e del progetto “SEED”, ammesso a finanziamento per oltre 719 mila euro e coordinato dal Comune di Torino su mandato dell’ANPAL. Alla costituenda società partecipano, oltre all’Ateneo torinese, altri soggetti pubblici e privati. L’Ateneo ha trasmesso l’atto direttamente alle Sezioni riunite, richiamando il percorso già seguito dagli altri soci pubblici.

La Motivazione della Corte

La prima questione attiene alla competenza. L’art. 5, comma 4, TUSP attribuisce in via generale alle Sezioni regionali le deliberazioni di costituzione societaria delle università. Le Sezioni riunite ritengono tuttavia di poter conoscere dell’atto, in linea analogica con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha ancorato la competenza a specifici parametri: partenariato esteso, attuato secondo linee guida ministeriali, volto a eseguire un’iniziativa di rilievo nazionale, realizzato mediante un’unica operazione e con soci pubblici insistenti su diverse aree regionali.

Pur trattandosi di operazione esterna al PNRR, la Corte reputa sussistenti gli stessi elementi, poiché l’iniziativa è finanziata direttamente con risorse europee non articolate su base regionale e assume rilievo nazionale. Nel merito, l’atto rispetta i requisiti dell’art. 7 TUSP: la competenza è correttamente individuata nella delibera dell’organo amministrativo dell’ente, e il corredo informativo include statuto e patto parasociale.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la forma consortile rientra tra quelle consentite dall’art. 3 TUSP, e le attività della società si qualificano come attività di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a, TUSP, coerenti con la terza missione dell’Ateneo.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, del concetto. Il business plan allegato, redatto a cura della Fondazione Brodolini e accompagnato da relazione illustrativa, delinea l’evoluzione economica per cinque anni e consente di ricostruire le ipotesi di stima. Pur in assenza di situazione patrimoniale e di cassa, di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività, la struttura semplice del documento e la natura delle fonti di ricavo rendono tali elementi non necessari.

Sotto il profilo soggettivo, gli importi a carico del bilancio di Ateneo sono esigui e trovano copertura in specifiche voci. Quanto alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte ritiene sufficientemente sviluppata la motivazione, che esclude soluzioni gestionali alternative e valorizza il controllo dell’andamento economico connesso alla forma societaria. Infine, sull’aiuti di Stato, la Corte prende atto della destinazione prevalentemente istituzionale delle attività e della natura solidaristica dei servizi, con corrispettivi che coprono solo una frazione del costo effettivo. Il parere è pertanto positivo, con le osservazioni di cui in parte motiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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