Beneficio amianto ai ferrovieri: sufficienza la presunzione dell’esposizione ultradecennale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 42 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 presuppone un’esposizione qualificata, ossia a una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore giornaliere per almeno dieci anni. Ove la prova documentale diretta non sia acquisibile per il tempo trascorso e il mutamento dello stato dei luoghi, l’esposizione ultradecennale può essere affermata in via presuntiva, sulla base di un rilevante grado di probabilità tecnico-scientifica, desunto dal confronto tra le mansioni effettivamente svolte e le classi di rischio individuate dall’INAIL. La tutela opera anche quando il periodo di esposizione non sia stato soggetto all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, trovando in tal caso applicazione l’art. 47, comma 3, d.l. n. 269/2003, con coefficiente moltiplicatore pari a 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo della prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società ferroviaria dal 1979 al 1995, prima presso uno stabilimento di Milano e poi presso le officine di Santa Maria la Bruna, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio previdenziale per l’esposizione ultradecennale all’amianto e la conseguente rivalutazione contributiva. L’INAIL aveva riconosciuto l’esposizione qualificata solo per il periodo dal 30.07.1979 al 31.12.1983; la sede INPS competente aveva respinto l’istanza perché il periodo risultava inferiore a dieci anni.
Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro, il ricorso era stato rigettato nel primo grado davanti alla Corte dei conti. La sentenza di appello aveva riformato la decisione, rilevando una motivazione meramente apparente su una questione di fatto dirimente, e aveva rimesso gli atti al primo giudice in diversa composizione. Il giudizio è così pervenuto alla decisione odierna.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 moltiplicava per 1,5 l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, mentre l’art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, ha ridotto il coefficiente a 1,25, applicandolo ai soli fini della determinazione dell’importo della prestazione e non della maturazione del diritto. Le disposizioni previgenti sono state fatte salve dall’art. 3, comma 132, legge n. 350/2003.
Il beneficio presuppone un’esposizione qualificata, corrispondente a una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro per almeno dieci anni. Su questo punto la Corte ha disposto consulenza tecnica, acquisendo il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, che ha confrontato le mansioni del ricorrente con le categorie lavorative individuate dall’INAIL.
Il CML ha ricondotto il ricorrente alla prima categoria, quella degli addetti alle officine grandi riparazioni che operavano direttamente sulle sorgenti amiantifere, e ha ritenuto presumibile, in base a un rilevante grado di probabilità empirico-scientifica, l’esposizione in concentrazione superiore alla soglia di legge per il periodo tra il 1979 e il 1990-1991. Il giudice ha aderito a tali conclusioni, non ravvisando motivi per discostarsene.
Quanto alla copertura assicurativa, la Corte fa proprie le considerazioni della precedente decisione di primo grado, non riformate sul punto in appello: poiché il periodo di esposizione non era soggetto all’assicurazione INAIL, il beneficio resta riconosciuto a tutti i lavoratori, ma il coefficiente applicabile è quello dell’1,25. E’ invece corretta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS sulla domanda di premio supplementare, che grava sul datore di lavoro.
Il ricorso è pertanto accolto per il resto, con riconoscimento della riliquidazione pensionistica mediante il coefficiente dell’1,25 sul periodo 1979-1991, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale. Le spese di lite sono compensate anche per il grado di appello, in ragione della complessità della questione e degli approfondimenti istruttori.
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Nota della Redazione
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