Incrementi CCNL maturati dopo il pensionamento non incidono sulla base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 212 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza confluiscono soltanto gli incrementi contrattuali che il dipendente ha acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio, alle scadenze previste dal contratto collettivo. I benefici economici scaglionati nel tempo maturati dopo il collocamento a riposo non estendono la base pensionabile, non operando alcun automatismo di estensione ai pensionati dei miglioramenti riconosciuti al personale in servizio, in assenza di una espressa deroga normativa. La clausola contrattuale che attribuisce effetto integrale sul trattamento di quiescenza va interpretata nel senso che la pensione è commisurata ai soli scaglioni maturati alla data di cessazione, non anche a quelli maturati successivamente.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente scolastica collocata in quiescenza dall’1.9.2016, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’adeguamento e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, in applicazione degli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019.

Non avendo ottenuto quanto ritenuto di spettanza a seguito di diffide e costituzioni in mora, la ricorrente ha adito la Corte dei conti per la condanna delle amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici, con rivalutazione e interessi. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione, ritualmente intimato e non costituito. Nel merito, la questione riguarda la possibilità di computare nella base pensionabile gli incrementi contrattuali scaglionati previsti dal contratto collettivo, maturati dopo la cessazione dal servizio.

La Corte richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui nel calcolo della pensione rilevano solo i miglioramenti economici relativi agli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi scaglionati nel tempo riguardano esclusivamente il personale in servizio alle singole decorrenze, salvo deroghe espresse. Il trattamento di quiescenza, avente natura di retribuzione differita, non può comprendere un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto.

Il giudice esamina quindi la disciplina contrattuale di riferimento. L’art. 39 CCNL prevede lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare; l’art. 40 CCNL stabilisce che le retribuzioni derivanti dall’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza. L’espressione “integralmente”, contenuta nel comma 3, si riferisce alla somma dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ma opera alle scadenze e negli importi previsti, senza estendere i benefici futuri a chi era già cessato dal servizio.

La Corte valorizza inoltre il principio della non cumulabilità tra benefici contrattuali e perequazione automatica delle pensioni: consentire il cumulo degli incrementi derivanti dalle tranches contrattuali con i benefici perequativi si risolverebbe in una duplicazione incompatibile con il meccanismo strutturato di adeguamento dei trattamenti pensionistici, e condurrebbe a un trattamento superiore a quello del personale rimasto in servizio.

Il ricorso è pertanto accolto solo in parte: è riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei soli limiti dei benefici economici maturati in costanza di servizio, fino all’1.9.2016. Le spese di lite sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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