Continuazione e disegno criminoso nella fase esecutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 6349 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È richiesto, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Il Fatto
La vicenda riguarda un condannato che ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, in data 18 settembre 2024, aveva riconosciuto solo parzialmente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto sussistente il vincolo per due reati, mentre lo aveva escluso per un ulteriore fatto risalente al giugno 2007, valorizzando la natura assorbente del tempus commissi delicti. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione dei criteri elaborati in materia di continuazione. Richiama anzitutto il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso non coincide con la generale propensione alla devianza, ma richiede una previa rappresentazione unitaria e una deliberazione complessiva delle condotte criminose (Sez. I n. 15955 del 2016, conforme Sez. II n. 10033 del 2022).
Sul piano applicativo, la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva, una approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che escludono la sufficienza di singoli indici quando i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea.
La Corte precisa poi che rilevano, ai fini della prova del medesimo disegno criminoso, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale tra gli episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di alcuni di essi, purché significativi (tra le tante, Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023).
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha fornito considerazioni congrue e lineari, spiegando perché dovesse escludersi, limitatamente al reato escluso dal vincolo, un riconoscibile originario disegno criminoso. L’unico motivo di ricorso si limita a censure essenzialmente confutative, incentrate su circostanze che non valgono a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte.
La Corte sottolinea inoltre che la critica ha omesso di indicare quale fosse lo scopo unitario delle condotte devianti che il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato. L’apprezzamento del merito, immune da contraddizioni o affermazioni manifestamente illogiche, è pertanto insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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