Pena illegale se la base scende sotto il minimo del reato satellite (Cass. pen. Sez. VI n. 30381 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’individuazione della violazione più grave va compiuta in astratto sulla base della pena edittale prevista per ciascun reato, avuto riguardo alle singole circostanze e all’eventuale giudizio di comparazione. Una volta individuata la violazione più grave, il giudice non può determinare la pena base in misura inferiore al minimo edittale previsto per i reati posti in continuazione. Il criterio mitigatore dell’art. 81 cod. pen. non consente di travalicare i limiti edittali dei singoli reati unificati, poiché la continuazione introduce un limite edittale interno riferito a quella specifica combinazione di reati. Il superamento di tale limite integra pena illegale, con conseguente impugnabilità ai sensi dell’art. 448 cod. proc. pen. anche quando la pena scaturisca da un accordo tra le parti ratificato dal giudice.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, all’esito di accertamento abbreviato, aveva applicato all’imputato la pena concordata di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.
Le parti avevano ritenuto più grave la resistenza a pubblico ufficiale, quantificando la pena base in sei mesi, pari al minimo edittale, con un aumento di due mesi per il reato satellite, già contestato come tentato furto e riqualificato ai sensi dell’art. 614 cod. pen. Il ricorrente deduce l’illegalità della pena, per essere la base stata determinata in misura inferiore al minimo previsto per il reato posto in continuazione, senza contestare ulteriori profili dell’accordo ritenuti non incidenti sulla legittimità della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato per cui, nel concorso di reati puniti con sanzioni omogenee, sia nel genere che nella specie, e unificati dal vincolo della continuazione, la pena per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 25939 del 2013, richiamate nella loro evoluzione successiva. La ragione del criterio è nota: la violazione più grave si individua in astratto e la pena base non può scendere sotto la soglia edittale di uno dei reati unificati, altrimenti si altera lo stesso criterio di individuazione.
Nel caso concreto i reati in giudizio presentano una diversificazione tra minimo e massimo edittale: la resistenza a pubblico ufficiale è punita da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni, mentre la violazione di domicilio prevede il minimo di un anno e il massimo di quattro anni. Il reato più grave è stato correttamente individuato nella resistenza, avuto riguardo alla pena massima. La quantificazione, tuttavia, non poteva scendere sotto il limite di un anno di reclusione, non essendo consentito andare sotto il minimo edittale del reato satellite.
La Corte rafforza l’argomento richiamando il principio secondo cui, in presenza di reati sanzionati con pena di identica specie, ove l’uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l’altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla base minima prevista per uno dei reati unificati.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dell’errore. Non si tratta di un mero errore di computo, né di una determinazione illegittima ma complessivamente legittima nella specie e nella quantità, ipotesi in cui l’illegalità va esclusa. La continuazione, introducendo un limite edittale interno alla specifica combinazione di reati, rende vietato il suo superamento e determina l’illegalità della sanzione, in termini assimilabili a quelli che si verificano quando l’accordo recepisca un’errata individuazione del reato più grave. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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