Guida in stato di ebbrezza esclusa tenuità pena non riducibile (Cass. pen. Sez. VII n. 7193 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa quando il giudice di merito valorizzi il disvalore oggettivo della condotta, il grado di colpa e la pericolosità della condotta di guida, con argomentazione immune da incongruenze logiche. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione del merito, né sul diniego della particolare tenuità del fatto, né sulla determinazione della pena. La graduazione della pena, anche in relazione ad aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, se questa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10 maggio 2024, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, che è chiamata a verificare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito in materia di tenuità del fatto e di commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il diniego della causa di non punibilità. Rileva che l’art. 131-bis cod. pen. è stato escluso alla luce del disvalore oggettivo della condotta accertata e del grado di colpa, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie. Il collegio di merito ha posto in rilievo, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la pericolosità della condotta di guida, il rischio per l’incolumità pubblica e l’elevato tasso alcolemico riscontrato. La decisione, in parte qua, resta al riparo da censure prospettabili in cassazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene i rilievi destituiti di fondamento. La Corte d’appello ha ritenuto che la pena inflitta non potesse essere ulteriormente ridotta, essendo del tutto adeguata alla gravità del fatto. Si tratta di motivazione non censurabile in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La Corte richiama il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come affermato da Sez. 5 n. 5582 del 2013. Il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, non è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall’imputato, essendo sufficiente che dia atto delle plausibili ragioni della determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti, secondo Sez. 2 n. 19907 del 2009.
Sul rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte osserva che il beneficio, diversamente da quanto si legge nel ricorso, è stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Non si comprende, dal tenore della doglianza, in cosa sia consistita l’asserita violazione dell’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, a mente del quale le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante. Il giudice di primo grado ha correttamente operato il calcolo, provvedendo alla diminuzione della pena dopo aver effettuato l’aumento della sola pena pecuniaria in ragione della ricorrenza dell’aggravante. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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