Patteggiamento: inammissibili motivi estranei all’art. 448 comma 2-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 4 n. 971 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sono pertanto inammissibili le censure con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi relativi al rito nel quale la richiesta di patteggiamento è stata avanzata. Il giudizio di applicazione della pena è, infatti, svincolato dalla specificità delle forme processuali in cui è innestato, postulando la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta e al consenso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto di giudizio immediato emesso, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di un imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione a un delitto di furto aggravato e a un delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. A seguito della notifica del decreto, l’imputato formulava istanza di applicazione della pena. Nell’udienza fissata ai sensi dell’art. 458-bis cod. proc. pen., la difesa eccepiva la nullità della richiesta e del decreto di giudizio immediato, per essere stati avanzati prima della definizione del procedimento di riesame, nonché la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza per il mancato rispetto del termine di cinque giorni.
Il Giudice rigettava le eccezioni e applicava la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza di rigetto e della conseguente sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente individuato il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza di rigetto delle eccezioni processuali, affermando che esso non può che essere quello della sentenza di applicazione della pena, unitamente alla quale l’ordinanza è stata impugnata. Tale perimetro è dettato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso ai soli motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio per cui il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stata ritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell’imputato. Sul punto, ha richiamato il precedente per cui l’eventuale nullità del rito – prospettata quale effetto della nullità di uno dei suoi presupposti – è irrilevante se la sentenza è stata emessa a seguito del patteggiamento.
L’applicazione concordata della pena postula, infatti, la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso. Le nullità eventualmente verificatesi devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti, poiché la sentenza trova titolo nell’accordo e, prima ancora, nella richiesta dell’imputato, che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante, idoneo a recidere ogni legame con la fase in cui è maturata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la propria volontà di richiedere la pena, né l’aderenza della sentenza alla richiesta formulata, limitandosi a dedurre vizi procedurali privi di effetto sul contenuto dell’accordo. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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