La sanatoria postuma non estingue la contravvenzione antisismica per omesso deposito preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 2923 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito allo sportello unico, successivo alla realizzazione delle opere e quindi “a sanatoria”, della comunicazione di cui all’art. 93 d.P.R. n. 380/2001 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo: l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 d.P.R. n. 380/2001 alle sole contravvenzioni urbanistiche. La specifica disciplina antisismica non contempla sanatorie o autorizzazioni postume, ma solo la riconduzione a conformità ai sensi dell’art. 98, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che il rilascio postumo dell’autorizzazione per opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione, e l’edificazione eseguita senza preventiva autorizzazione sismica esclude la doppia conformità richiesta per il permesso in sanatoria. La particolare tenuità del fatto esige la valutazione congiunta della tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta, con riguardo alla consistenza dell’intervento abusivo e ad altri elementi quali destinazione dell’immobile, carico urbanistico e vincoli violati.
Il Fatto
Con sentenza del 25/02/2025 il Tribunale di Prato dichiarava il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 95 d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 93, per aver realizzato opere in zona sismica senza il preventivo deposito degli elaborati progettuali, condannandolo a 600 euro di ammenda. Per il reato edilizio di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale aveva invece dichiarato il non doversi procedere per intervenuta sanatoria.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione del parere positivo postumo del Genio civile, che aveva escluso profili di pericolo strutturale, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, invocando la sanatoria, la documentazione attestante la sicurezza e l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati. Ha confermato il consolidato orientimento per cui il deposito postumo della comunicazione e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo. L’effetto estintivo è limitato dalle sole contravvenzioni urbanistiche, mentre la disciplina antisismica non prevede forme di sanatoria o autorizzazione postuma, ma solo la riconduzione a conformità ai sensi dell’art. 98, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001.
La Corte ha quindi escluso che il Tribunale avesse obbligo di valutare il parere positivo del Genio civile, inidoneo a incidere sulla sussistenza del reato. Ha inoltre rilevato, in via incidentale, che la sanatoria edilizia era stata rilasciata contra legem, mancando la doppia conformità per l’assenza del preventivo parere antisismico, sebbene tale statuizione non fosse stata impugnata dal pubblico ministero.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ha ricordato che tale causa di non punibilità richiede la duplice condizione della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Per le violazioni edilizie, la consistenza dell’intervento abusivo è solo uno dei parametri, assumendo rilievo anche la destinazione, il carico urbanistico, l’impossibilità di sanatoria e la violazione di vincoli.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso la tenuità valorizzando la tipologia dei lavori (scala in cemento armato, demolizione muraria, riposizionamento di porte e finestre) e la loro realizzazione su un teatro, edificio destinato a pubblico ritrovo, con pericolo per l’incolumità pubblica, oltre alla pluralità di illeciti in tempi diversi. Motivazione ritenuta adeguata, immune da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità con deduzioni di contenuto fattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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