Guida in stato di ebbrezza e tenuità del fatto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 7225 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla speciale tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Il giudice di merito che valorizzi la pericolosità della condotta, desunta dal valore del tasso alcolemico di molto superiore alla soglia dell’ipotesi più grave, motiva congruamente il diniego della causa di non punibilità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha eliminato le statuizioni relative alla confisca dell’autovettura e alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha rideterminato in due anni la durata della sospensione della patente di guida e ha confermato nel resto la condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di sussistenza del reato e in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui l’imputata circolava su area privata con congrua motivazione, ancorata alla lettura delle risultanze processuali, segnatamente alla testimonianza dell’agente operante, il quale, su domanda della stessa difesa, ha ribadito come l’imputata si trovasse su via De Gasperi in Montesilvano.

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il giudizio di merito risulta in linea con i principi espressi dalla Corte, secondo cui ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. la valutazione sulla tenuità deve essere complessa e congiunta, parametrata alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio 2016.

La Corte di merito ha escluso la speciale tenuità del fatto richiamando la fattispecie concreta e mettendo in rilievo la pericolosità della condotta, desunta dal valore del tasso alcolemico rilevato, di molto superiore anche alla soglia fissata nell’ipotesi più grave. Il diniego della causa di non punibilità è dunque sorretto da motivazione congrua.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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