L’inammissibilità del ricorso per ricostruzione alternativa del sinistro (Cass. pen. n. 6712 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo, con il conseguente onere per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le decisioni. La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e l’accertamento della relativa eziologia costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. Il giudice può legittimamente scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti di parte, purché dia conto delle ragioni della scelta e confuti le deduzioni contrarie. Le statuizioni del giudice di merito sulla quantificazione delle percentuali di concorso di colpa del reo e della vittima costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. L’omesso esame di una memoria difensiva è deducibile come vizio di motivazione solo se il ricorrente rappresenti specificamente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen., per aver cagionato la morte del conducente di un ciclomotore, in un sinistro verificatosi mentre percorreva la strada in senso opposto, in stato di ebbrezza alcolica e a velocità non adeguata alle condizioni della strada. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo un concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, valorizzato per la diminuente di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.
Avverso la sentenza d’appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ricostruzione del sinistro, alla rilevazione del tasso alcolemico e alla quantificazione del concorso di colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 26493 del 2025 e Sez. 2, n. 6560 del 2020), secondo cui, in presenza di doppia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano a formare un corpo unico, con il consequenziale obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con entrambi i provvedimenti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale affrontato le questioni relative alla dinamica del sinistro nei suoi aspetti essenziali, quali le modalità dell’impatto, la posizione reciproca dei veicoli e i tempi di avvistamento e di reazione. L’omesso esame di una memoria difensiva è stato, invece, ritenuto motivo generico, non essendone stata indicata la concreta idoneità scardinante rispetto al percorso motivazionale, come richiesto dal dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 17798 del 2019).
In relazione alla censura concernente la mancata valorizzazione delle conclusioni del consulente di parte, la Corte ha evidenziato come i giudici di merito abbiano motivatamente fatto proprio il parere del consulente del pubblico ministero, confortato da indicatori fattuali oggettivi, e come il ricorrente non abbia indicato le ragioni per cui le valutazioni del proprio consulente dovrebbero ritenersi più attendibili, venendo meno all’onere di dedurre la decisività della prova in ipotesi travisata. La Corte ha inoltre richiamato il principio del libero convincimento del giudice, che può scegliere tra le varie tesi prospettate dai diversi consulenti, con l’unico obbligo di dare conto delle ragioni della scelta e di confutare le deduzioni contrarie (Sez. 4, n. 40800 del 2019).
Con riguardo alla rilevazione del tasso alcolemico tramite solo test di screening, la censura è stata ritenuta non autosufficiente, per non avere il ricorrente puntualmente indicato né allegato l’atto che si assume travisato, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso anche dopo l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 2020). La qualificazione del tratto stradale come urbano e la non arbitrarietà del tempo di reazione di 1,3 secondi sono stati ritenuti esenti da vizi motivazionali.
Il secondo motivo, concernente la quantificazione del concorso di colpa, è stato dichiarato inammissibile, in quanto tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 45797 del 2017). La Corte ha precisato che la quantificazione percentuale operata in sede penale non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile risarcitorio, essendo estranea all’accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto (Sez. 4, n. 6278 del 2025). Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.